LEGGE 9 marzo 2001, n. 49
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.E' abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001.
3.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Data a Roma, addi' 9 marzo 2001 CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Allegato
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