DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 55
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visti gli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000;
Vista la preliminare de1iberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000;
Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni inerenti le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, attesane la conformita' con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Ritenuta l'opportunita' di accogliere i rilievi espressi dalla Corte dei conti in data 2 marzo 2001;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
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