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LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

Current text a fecha 2012-03-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Principi generali)

1.La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

3.Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.

4.La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale.

5.Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

6.Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico". ((4))