LEGGE 16 marzo 2001, n. 112
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZIMBABWE AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Parte di provvedimento in formato grafico
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