DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2001, n. 106

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2001-02-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Sentita la Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per gli affari regionali e per la solidarieta' sociale;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

Beneficiari

1.Possono accedere al beneficio dell'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie la cui situazione economica annua, determinata, per l'anno scolastico 2000-2001, a norma dell'articolo 2 e, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, a norma dell'articolo 3, non sia superiore a trenta milioni di lire.

2.Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono individuare, in considerazione delle condizioni socio-economiche della popolazione, soglie di situazione economica annua superiori a quella stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a cinquanta milioni di lire.

3.L'assegnazione delle borse di studio e' disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.

4.Il beneficio e' richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne.

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