DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 107
Entrata in vigore del decreto: 25-4-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTI gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
VISTO il Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258;
VISTA la legge 24 aprile 1980, n. 146;
VISTA la legge 10 ottobre 1989 n. 349;
VISTO il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;
VISTA la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, ed in particolare l'articolo 8;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n, o), e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;
ViSTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
VISTO in particolare l'articolo 58, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che stabilisce che l'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento del meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio del Ministri, adottate nelle riunioni del 10 novembre 2000 e del 9 gennaio 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 dicembre 2000;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
SENTITA l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali;
VISTO il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, espresso in data 20 febbraio 2001;
VISTO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
VISTA la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
Il seguente regolamento:
CAPO I
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
CAPO II Organizzazione del dipartimento
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
CAPO III Organi collegiali
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
CAPO IV Disposizioni in materia di personale
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
CAPO V Norme finali e transitorie
Articolo 19
Disposizioni transitorie relative al personale
1.Entro il primo trimestre del 2001, per necessita' di omogeneizzazione degli interventi correlati alla prima applicazione delle disposizioni di cui al decreto n. 300/1999, e' fatta salva la facolta' di prevedere, con provvedimento ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto n. 300/1999, aumenti o riduzioni delle unita' di personale collocato nel ruolo speciale e distaccato presso il Ministero.
2.Fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, al personale del Ministero e delle agenzie continuano ad applicarsi le disposizioni di legge recanti condizioni diversificate di' trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.
3.Fino alla stipulazione dei prossimi contratti collettivi nazionali, al personale del Ministero, anche successivamente alla unificazione del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle agenzie, continua ad applicarsi la disciplina sul Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione finanziaria, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.211,e 21 dicembre 1984, n. 1034.
4.Nulla e' innovato quanto al ruolo provvisorio ad esaurimento istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283.
Nota all'articolo 19: - Per il testo dell'articolo 73, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. si rimanda alle note all'articolo 16. - Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, recante "Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1981, n. 133. - Il D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, recante "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1985, n. 42. - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1998. n. 283, recante "Istituzione dell'Ente tabacchi italiani", pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 1998, n. 190: "Art. 4. (Personale). 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2) e' inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attivita' dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2 comma 2.
Articolo 20
Disposizioni finali
1.A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i riferimenti ad uffici ed organi del Segretariato generale, della Direzione generale degli affari generali e del personale e dei Dipartimenti contenuti in norme legislative e regolamentari si intendono effettuati nei confronti rispettivamente degli uffici ed organi del dipartimento e in base ai propri regolamenti di amministrazione delle competenti agenzie.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43)).
3.Le agenzie subentrano al Ministero nei rapporti giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite e al proprio personale. Alle agenzie si applica, in materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il dettato dell'articolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4.Il dipartimento delle politiche fiscali, successivamente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto n. 300/1999, costituisce uno dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto n. 300/1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonche' quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.
5.L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 21
Disposizioni sull'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato
3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 114)).
Art. 22
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Articolo 23
Abrogazioni
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
DEL TURCO, Ministro delle finanze
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2001
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Finanze, foglio n. 374
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