DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. 144
Entrata in vigore del decreto: 8-5-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento di esecuzione in materia di servizi di bancoposta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1989, n. 256;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di tutela della concorrenza e del mercato;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000, concernente la trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste Italiane;
Vista la delibera dell'Assemblea del 28 febbraio 1998 di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societa' per azioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, concernente il riordino della Cassa depositi e prestiti;
Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che autorizza il Governo ad emanare apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, nonche' a definire le modalita' di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche;
Considerata l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, come previsto dall'articolo 146 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle comunicazioni;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
Art. 2
Attivita' di bancoposta
2.Poste e' autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessita' di iscrizione in albi od elenchi.
2-bis.Poste puo' stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonche' esercitare le attivita' di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali.
3.In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter((, 114-octiesdecies)), da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario.
4.Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attivita' di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195.(3)
5.Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste e' equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonche' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorita' competenti.
6.Il risparmio postale e' disciplinato dal decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili.
7.Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione.
8.Poste non puo' esercitare attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.
9.Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. E' tenuta, altresi', ad istituire un sistema di separazione contabile dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita'.
9-bis.Poste, nell'esercizio dell'attivita' di bancoposta, puo' svolgere attivita' di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede.
Art. 3
Rapporti con i clienti
1.Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali.
((
2.La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli articoli 118 e 126-sexies del testo unico bancario.
))
3.Salvo diversa disposizione della sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del preposto all'ufficio postale che individuino differenti strumenti operativi, i clienti possono impartire a Poste disposizioni solo personalmente o a mezzo di rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli uffici postali abilitati all'operazione richiesta.
4.Salve le speciali disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l'operazione richiesta consenta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per iscritto dal preposto all'ufficio postale, secondo la forma richiesta per l'atto da compiere, e' conservata presso l'ufficio medesimo e conserva efficacia fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca.
Titolo II Il conto corrente postale
Art. 4
Il bollettino di conto corrente postale
((1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste))
2.Poste puo' autorizzare i correntisti a stampare in proprio i bollettini.
3.L'uso di bollettini non autorizzati puo' costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente.
((4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento e' obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche))
5.Nel caso di discordanza tra le generalita' del correntista e il numero del conto corrente, l'accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalita' del correntista.
6.Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento e' stato eseguito, salve le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Titolo III Servizi di pagamento Capo I Generalita'
Art. 5
Tipologie
1.Poste puo' svolgere servizi di pagamento, compreso il servizio di riscossione di crediti, nei confronti del pubblico.
2.Il servizio di trasferimento fondi puo' avere luogo tramite vaglia postale, assegno postale e in ogni altra forma, con o senza emissione di mezzi di pagamento.
Titolo III Servizi di pagamento Capo II Il vaglia postale
Art. 6
Caratteristiche
1.Il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario.
2.Il vaglia postale puo' essere ceduto mediante girata se non munito, su richiesta del mittente, della clausola di non trasferibilita'.
3.Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.
4.Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare.
Titolo III Servizi di pagamento Capo III L'assegno postale
Art. 7
(( Assegni postali ordinari ))
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2002, N. 298 )).
2.L'assegno postale ordinario e' tratto su conto corrente postale. All'atto della sua presentazione al pagamento, Poste accerta la disponibilita' dei fondi, annulla il titolo e provvede all'addebito sul conto corrente del traente.
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2002, N. 298 )).
((
4.Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario.
))
Art. 8
(( (Assegni postali vidimati) ))
((
1.L'assegno postale vidimato e' tratto su Poste anche da chi non e' correntista postale e non puo' essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.
2.Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non e' piu' pagabile ed il traente puo' richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine e' possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalita' previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.
3.Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario.
))
Art. 9
Assegno di pagamento estero
((
1.L'assegno di pagamento estero e' un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed e' spedito da Poste al beneficiario.
))
2.L'assegno e' emesso da Poste con la clausola di non trasferibilita' e con un termine di validita', scaduto il quale non puo' essere pagato, ne' rinnovato.
Titolo III Servizi di pagamento Capo IV Altre operazioni di trasferimento fondi
Art. 10
Integrazione nei sistemi di trasferimento fondi
1.La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146 del testo unico bancario, adotta le misure necessarie ad assicurare l'integrazione di Poste nei sistemi di pagamento e l'interoperabilita' dei circuiti di pagamento postale e bancario.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 146 citato decreto legislativo n. 385/1993, si veda in nota alle premesse.
Art. 11
Trasferimenti internazionali di fondi
1.Ai trasferimenti internazionali di fondi si applicano le convenzioni e gli accordi internazionali e le relative disposizioni applicative.
Titolo IV I servizi di investimento
Art. 12
Prestazioni dei servizi di investimento
((1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma 1, Poste puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attivita' di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi di investimento))
2.La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del testo unico finanza.
Titolo V Disposizioni finali e transitorie
Art. 13
Norma finale
1.Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti esistenti tra Poste e clientela alla data di entrata in vigore delle stesse, fatti salvi gli atti posti in essere e gli effetti prodotti in applicazione della normativa previgente.
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2001
Ministeri economico-finanziari registro n. 2 Tesoro, bilancio e
programmazione economica, foglio n. 236
Note all'art. 13: - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973 si fa rinvio alle premesse. - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 256/1989 si fa rinvio alle premesse. - Per il titolo del decreto legge n. 487/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71/1994, si fa rinvio alle premesse.
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