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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 140

Current text a fecha 2002-08-15

Entrata in vigore del decreto: 6/5/2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate";

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000, recante: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";

Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il biennio 2000-2001, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la polizia di Stato: SIULP-SIAP - Federazione SILP per la CGIL/UILPS - Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale-U.S.P.) - COISP; per la polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/polizia penitenziaria - CGIL/polizia penitenziaria - UIL/polizia penitenziaria - SINAPPE - Coordinamento sindacale SIALPE/SAG - Coordinamento nazionale polizia penitenziaria FFP CISAL; per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto lo "schema di provvedimento di concertazione" riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalle sezioni COCER carabinieri e COCER guardia di finanza; le predette sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;

Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, del legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio 2001, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esame delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali; Decreta:

Titolo I Forze di polizia ad ordinamento civile

Art. 1

Area di applicazione e durata

1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2.Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valori di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate", cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129 recante "Disposizioni integrative e correttive pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122; - Il decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266" e' pubblicato, nel testo aggiornato, nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118. - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.". "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale; b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.". "Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'articolo 2, nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo articolo 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate. 8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.". - Si riporta l'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 195/1995, come modificato dal decreto legislativo n. 129/2000 vedi note alle premesse.

Art. 2

Nuovi stipendi

Lire

Livello IV 86.000

Livello V 90.000

Livello VI 96.000

Livello VI-bis 100.500

Livello VII 105.000

Livello VII-bis

110.000

Livello VIII

115.000

Livello IX 126.000

2.

Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Lire

Livello IV 32.000

Livello V 34.000

Livello VI

36.000

Livello VI-bis

37.500

Livello VII 39.000

Livello VII-bis

41.000

Livello VIII

43.000

Livello IX 47.000

4.

Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire

Livello IV

14.551.000

Livello V 15.853.000

Livello VI 17.523.000

Livello VI-bis

18.829.000

Livello VII

20.135.000

Livello VII-bis 21.583.000

Livello VIII 23.031.000

Livello IX 26.363.000

6.

Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.(1)((3))

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4.Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1o luglio 2000.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato": "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia". - Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190, recante: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato": "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico) - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".

Art. 4

Indennita' pensionabile

1.

Art. 5

Assegno funzionale

1.Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: (( | Qualifica | 17 anni di servizio euro | 29 anni di servizio euro | | --- | --- | --- | | Agente e qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40 | | Agente scelto e qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40 | | Assistente e qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40 | | Assistente capo e qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40 | | Vice sovrintendente e qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00 | | Sovrintendente e qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00 | | Sovrintendente capo e qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00 | | Vice ispettore e qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80 | | Ispettore e qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80 | | Ispettore capo e qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80 | | Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80 | ))

2.Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: (( | Qualifica | 17 anni di servizio euro | 29 anni di servizio euro | | --- | --- | --- | | Vice commissario e qualifiche equiparate | 1.682,40 | 2.524,80 | | Commissario e qualifiche equiparate | 1.682,40 | 2.524,80 | | Commissario capo e qualifiche equiparate | 2.164,80 | 4.018,80 | | Vice questore agg.to e qualifiche equiparate | 2.439,60 | 4.018,80 | )) ((3))

Art. 6

Trattamento di missione

1.La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.

Nota all'art. 6: Si trascrive di seguito il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. "Art. 6 (Trattamento di missione). - (Omissis). 3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' comulabile con il compenso per il lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio".

Art. 7

Servizi esterni ed ordine pubblico in sede

1.A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.

2.A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

3.All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.

Note all'art. 7: Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, reca: il "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza). Si trascrive di seguito il testo dell'art. 9: "Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995 al personale impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti da personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde. 2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati. 3. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di lire 2.500 lorde per ogni turno.". - Si trascrive il testo dell'art. 11 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254: "Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e telecomunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi. 2. A decorrere dal 1o gennaio 1999, le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.". - La legge 27 maggio 1977, n. 284, reca: "Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari". Il testo dell'art. 5 e' il seguente: "Art. 5. - La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle Forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' costituita dalla seguente: Lire - Ispettori - Generali Capi - Questori - Vice Questori - Vice Questori Aggiunti - Commissari Capi - Commissari - Ufficiali Generali e Ufficiali Superiori.... 4.000 Ufficiali Inferiori.... 3.500 Marescialli.... 3.000 Brigadieri, Vicebrigadieri e gradi corrispondenti.... 2.500 Appuntati, Carabinieri e gradi corrispondenti, Allievi Carabinieri e gradi corrispondenti.... 2.000 Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni.". - La legge 5 agosto 1978, n. 505 reca: "Adeguamento di alcune indennita' spettanti alle Forze di polizia". Il testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3. - A decorrere dalla data indicata nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle Forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi in ordine pubblico fuori sede, di cui agli artt. 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284.".

Art. 8

Indennita' di presenza notturna e festiva

1.A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. (2)

2.A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno. (3) ((4))

Art. 9

Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari

1.A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per cento.

Nota all'art. 9: - Si riporta la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, recante: "Criteri e misure per l'attribuzione al personale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 18-bis, della legge 21 novembre 1987, n. 472, delle indennita' previste dagli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78": "Tabella A MISURE MENSILI INDENNITA' DI IMBARCO PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Gradi Misure - - Dal grado di Generale a quello di brigadiere con almeno 14 anni di servizio. (a) 30 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità inferiore ai 40 nodi. (b) 45 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità superiore ai 40 nodi. Dal grado di brigadiere con meno di 14 anni di servizio a quello di finanziere. (a) 30 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità inferiore ai 40 nodi. (b) 45 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità superiore ai 40 nodi.".

Art. 10

Indennita' di bilinguismo

1.A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua: Lire - Attestato A.... 408.000 Attestato B.... 340.000 Attestato C.... 272.000 Attestato D.... 245.000.

2.A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Lire - Prima fascia.... 408.000 Seconda fascia.... 340.000 Terza fascia.... 272.000 Quarta fascia.... 245.000.

Note all'art. 10: - La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, reca: "Indennita' speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze Armate e dai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale". Si trascrive il testo dell'art. 1: "Art. 1 - Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'ordine giuridico e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze Armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti misure: a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: L. 30.000; b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate: L. 25.000; c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: L. 20.000; d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare: L. 18.000. Detta indennita' da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo". - Il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego". - Si riporta il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle misure dell'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Trentino-Alto Adige", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 26 febbraio 1993, n. 47: "A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue: da L. 301.278 a L. 337.130; da L. 251.065 a L. 280.942; da L. 200.852 a L. 224.753; da L. 180.766 a L. 202.277". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 reca: "Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta". Il testo dell'art. 3 recita: "Art. 3. - 1. Ai dipendenti indicati nell'articolo 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986: prima fascia: personale inquadrato al settimo livello retributivo e superiori: L. 210.405; seconda fascia: personale inquadrato al quinto e sesto livello retributivo: L. 175.338; terza fascia: personale inquadrato al quarto e terzo livello retributivo: L. 140.270; quarta fascia: personale inquadrato al secondo e primo livello retributivo: L. 125.243. A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi: Lire - Prima fascia:.... 241.965; Seconda fascia:.... 201.638; Terza fascia:.... 161.310; Quarta fascia:.... 145.179. 2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione anche temporanea in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione della Valle d'Aosta. 3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454". - Si riporta il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle misure dell'indennita' di bilinguismo, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 26 febbraio 1993, n. 47: "A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' di bilinguismo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, sono rideterminate come segue: Prima fascia: da L. 301.278 a L. 337.130; Seconda fascia: da L. 251.065 a L. 280.942; Terza fascia: da L. 200.852 a L. 224.753; Quarta fascia: da L. 180.766 a L. 202.277".

Art. 11

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Art. 12

Proroga di efficacia di norme

1.Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.

Note all'art. 12: - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e' citato nelle note all'articolo 7. - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' citato nelle note all'articolo 8. - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e' citato nelle note all'articolo 2.

Titolo II Forze di polizia ad ordinamento militare

Art. 13

Area di applicazione e durata

1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129, il decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2.Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 195/1995, come modificato dal decreto legislativo n. 129/2000 vedi note alle premesse.

Art. 14

Nuovi stipendi

1.

2.Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.

3.

4.Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

5.

6.

Art. 15

Effetti dei nuovi stipendi

1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4.Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 14, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1o luglio 2000.

Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riportato nelle note all'articolo 3. - Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' riportato nelle note all'art. 3.

Art. 16

Indennita' pensionabile

1.(1) ((2))

Art. 17

Assegno funzionale

1.Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: (( | Grado | 17 anni di servizio euro | 29 anni di servizio euro | | --- | --- | --- | | Carabiniere e finanziere | 1.131,60 | 1.694,40 | | Carabiniere scelto e finanziere scelto | 1.131,60 | 1.694,40 | | Appuntato | 1.131,60 | 1.694,40 | | Appuntato scelto | 1.131,60 | 1.694,40 | | Vice brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00 | | Brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00 | | Brigadiere capo | 1.406,40 | 2.358,00 | | Maresciallo | 1.429,20 | 2.398,80 | | Maresciallo ordinario | 1.429,20 | 2.398,80 | | Maresciallo capo | 1.429,20 | 2.398,80 | | Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante | 1.429,20 | 2.398,8 | ))

2.Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: (( | Grado | 17 anni di servizio euro | 29 anni di servizio euro | | --- | --- | --- | | Sottotenente | 1.682,40 | 2.524,80 | | Tenente | 1.682,40 | 2.524,80 | | Capitano | 2.164,80 | 4.018,80 | | Maggiore | 2.439,60 | 4.018,80 | | Tenente colonnello | 2.439,60 | 4.018,80 | ))

Art. 18

Trattamento di missione

1.La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.

Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999: "Art. 46 (Trattamento di missione). - (Omissis); 3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio". "Omissis".

Art. 19

Servizi esterni ed ordine pubblico in sede

1.A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.

2.A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

3.All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.

Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1995, n. 222, recante: "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)": "Art. 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995, al personale impiegato nei servizi esterni organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a lire. 5.100 lorde. 2. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di lire. 2.500 lorde per ogni turno". - Il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999 e' il seguente: "Art. 50. (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).- 1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi. 2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi. 3. A decorrere dal 1o gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno". - Il testo dell'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1977, n. 158, recante: "Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia e al personale civile degli istituti penitenziari", e' il seguente: "Art. 5 - La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle Forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente: Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari - Ufficiali generali e ufficiali superiori: L. 4.000; Ufficiali inferiori: L. 3.500; Marescialli: L. 3.000; Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti: L. 2.500; Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi carabinieri e gradi corrispondenti: L. 2.000. Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni". - Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1978, n. 247, recante: "Adeguamento di alcune indennita' spettanti alle Forze di polizia", e' il seguente: "Art. 3. - A decorrere dalla data indicata nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle Forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".

Art. 20

Indennita' di presenza notturna e festiva

1.A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. (1)

2.A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno. (3) ((4))

Art. 21

Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari

1.A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.

Nota all'art. 21: - La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, e' riportata nella nota all'articolo 9.

Art. 22

Indennita' di bilinguismo

1.A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua: lire - Attestato A .... 408.000 Attestato B .... 340.000 Attestato C .... 272.000 Attestato D .... 245.000.

2.A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: lire - Prima fascia.... 408.000 Seconda fascia.... 340.000 Terza fascia.... 272.000 Quarta fascia.... 245.000.

Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 e' riportato nelle note all'articolo 10. - Il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992 e' riportato nelle note all'articolo 10. - Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 e' riportato nelle note all'articolo 10. - Il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992 e' riportato nelle note all'articolo 10.

Art. 23

Efficienza dei servizi istituzionali

Art. 24

Proroga di efficacia di norme

1.Al personale di cui all'articolo 13, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.

Note all'art. 24: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, vedi note all'articolo 12. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, vedi note all'articolo 12. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, vedi note all'articolo 12.

Art. 25

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Tabella I Articoli 11 e 23 Anno 2000 Anno 2000 (in milioni) (in milioni) - - Polizia di Stato .... 11.150 - Corpo della polizia penitenziaria .... 3.940 - Corpo forestale dello Stato .... 820 800 Arma dei carabinieri .... 12.190 18.000 Corpo della guardia di finanza .... 6.990 17.000 Totali 35.090 35.800 ((1)) N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2001 CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bianco, Ministro dell'interno

Mattarella, Ministro della difesa

Del Turco, Ministro delle finanze

Fassino, Ministro della giustizia

Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 154 -------------- AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 53,comma 1) che le risorse dell'articolo 23 sono incrementato come di seguito: Anno 2002 Anno 2003 (in milioni di euro)(in milioni di euro) Polizia di Stato .... 8.20 17.40 Corpo della polizia penitenziaria .... - - Corpo forestale dello Stato .... 0.80 1.60 Arma dei carabinieri .... 6.40 13.70 Corpo della guardia di finanza .... 6.80 14.50 Totali.... 22.20 47.20 N.B.: a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento all'anno successivo; b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui gli articoli 14 e 53 e dalle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.