DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Type Decreto legislativo
Publication 2001-03-26
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
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Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11 A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. ((2. Agenti biologici Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonche' dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino nell'Allegato B della presente legge.)) 3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II: ((a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o piu' delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o piu' delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreche' non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: - mutagenicita' sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), - cancerogenicita', categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), - tossicita' per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), - tossicita' specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) )); ((b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;)) c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. ((B. Processi Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.)) C. Condizioni di lavoro. Lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato D

Allegato D ((Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti)) ((1. Cassa nazionale del notariato. 2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. 3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti. 4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari. 5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici. 6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti. 7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti. 8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti. 9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. 10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro. 11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi. 12. Ente di previdenza dei periti industriali. 13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi. 14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia. 15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale. 16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti. 17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.))

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