DECRETO 27 marzo 2001, n. 153
8.Fatto salvo quanto previsto al comma 9 nonche' dalle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti nel settore vitivinicolo, i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici, anche se provenienti da altri Paesi comunitari, destinati agli stabilimenti di produzione od agli esercizi commerciali di cui al comma 4 od alle distillerie circolano con la scorta di documenti commerciali, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualita' e quantita' della merce, la sua gradazione alcolica, se trattasi di fermentati, nonche' la data di spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce e' scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Per i liquidi fermentescibili destinati al consumo umano diretto o alla produzione di sostanze alimentari la scorta della predetta documentazione si rende dovuta anche quando siano movimentati, allo stato sfuso od in recipienti di capacita' superiore ai 10 litri, per destinazioni diverse da quelle di cui al primo periodo del presente comma. La documentazione di scorta e' allegata ai registri fiscali del destinatario o, in mancanza, e' custodita dallo stesso fino alla scadenza del quinto anno successivo a quello in cui e' stata effettuata la movimentazione. Il destinatario nazionale di merce comunitaria comunica all'UTF la ricezione delle partite entro i tre giorni successivi a quello dell'arrivo.
9.Si prescinde dall'additivazione di cui ai commi 6 e 7 quando i liquidi fermentescibili sono trasformati in fermentati che vengono sottoposti a distillazione nello stesso stabilimento di produzione, con l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, ovvero quando i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici sono trasferiti dallo stabilimento di produzione a quello di distillazione con la scorta del documento di accompagnamento semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, compilato conformente alle istruzioni impartite dall'Agenzia. L'emissione del DAS si rende dovuta anche per il trasferimento dei suddetti prodotti da impianti nazionali ad opifici di produzione di aceti.
10.I funzionari dell'Agenzia e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di accedere in qualsiasi momento nei locali dove si detengono o si manipolano materie prime alcoligene. Essi hanno facolta' di prendere visione delle registrazioni e contabilita' inerenti all'esercizio dell'industria e del commercio dei generi sopraindicati, di eseguire riscontri e ricerche e gli interessati hanno l'obbligo di assisterli in tali operazioni. Gli ufficiali di polizia tributaria, agli effetti del presente articolo, possono avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210. e successive modifiche, e' il seguente: "Art. 9 (Documento di accompagnamento semplificato). - 1. La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all'articolo 12 del testo unico e dell'alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del "Documento di accompagnamento semplificato", d'ora in avanti indicato con la sigla "D.A.S. , di cui al Regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre 1992. Esso puo' consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo. 2. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad accisa assolta l'emissione del D.A.S. e' prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati, nei limiti previsti dall'articolo 11 del testo unico. Non e' del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta del D.A.S. per i prodotti acquistati in altri Paesi membri da privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra operatori nazionali il D.A.S. sostituisce le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, il documento di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ed i certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti. Per gli altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta, ivi compresi i prodotti di cui all'articolo 62, commi 1, 2 e 6, nonche' dei prodotti di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico e delle profumerie alcoliche, fatte salve le disposizioni in materia di tutela agricola, puo' essere utilizzato il D.A.S. in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quando tale documento sia previsto. Ai fini della circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise". - Il testo dell'art. 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. recante norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, e' il seguente: "Art. 33. - Oltre a quanto e' stabilito dal Codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, e' data facolta' agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato. Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali".
Capo V Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 24
Tenuta e conservazione dei registri
1.I registri previsti dal presente regolamento sono approntati dalle ditte interessate conformemente a istruzioni fornite dall'Agenzia e sottoposti, prima del loro uso, a vidimazione da parte dell'UTF o della dogana, per gli impianti vigilati da quest'ultima. Le operazioni d'introduzione, estrazione e accertamento fiscale sono registrate entro le ore 10 del giorno successivo a quello in cui sono state effettuate, fatta salva l'applicazione di eventuali termini piu' ampi previsti dalle norme in materia di tutela agricola, per quanto concerne i prodotti vitivinicoli, oppure da decreti del direttore dell'Agenzia. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri sono chiusi e le giacenze finali sono riportate sui registri dell'anno successivo. L'esercente custodisce i registri e la documentazione posta a corredo dei medesimi nei cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
2.I registri di cui al comma 1 possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dall'UTF o dalla dogana competenti. Ad evitate duplicazioni di registrazioni, piu' registri possono essere accorpati in uno solo mentre, per una maggiore facilita' di lettura, un registro puo' essere suddiviso in piu' sezioni.
3.I registri ed i documenti di accompagnamento sono scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili e le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.
Art. 25
Termini per le incombenze dell'amministrazione
1.I responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento ed i termini per la conclusione dei medesimi sono quelli indicati nel regolamento medesimo o, in mancanza, nell'area n. 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678. I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attivita' e' stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.
2.La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal presente regolamento non e' prodotta qualora gia' in possesso della pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo di indicarne gli eventuali estremi.
Nota all'art. 25: - Il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, reca il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ed e' pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994.
Art. 26
Disposizioni transitorie e finali
1.Le prescrizioni relative alla capacita' dei prelevatori di campione e del recipiente collettore, di cui all'articolo 12, comma 1, non si applicano relativamente agli impianti di distillazione in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, qualora, per i depositi fiscali di alcole etilico, di birra o di prodotti intermedi, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non fosse possibile realizzare l'assetto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'attivita' continuera' ad essere consentita, con l'osservanza delle prescrizioni gia' in atto.
2.Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, del testo unico, i contrassegni di Stato continuano ad applicarsi allo spirito puro, ai liquori, alle acquaviti, agli estratti per essenze per preparazione liquori, ai vini aromatizzati ed ai vini liquorosi, nei casi prescritti e secondo le caratteristiche, i tagli ed i prezzi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3.In relazione all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti, nonche' in considerazione dei sistemi informatici e telematici in dotazione agli operatori economici ed alla amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale vengono rideterminate e aggiornate le modalita' tecniche di accertamento e di contabilizzazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle accise o a vigilanza fiscale.
4.I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Le ditte in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento producono l'eventuale documentazione, integrativa di quella gia' in possesso dell'UTF, prevista dal regolamento medesimo entro novanta giorni dalla richiesta del predetto ufficio.
5.Le piastrine di cui all'articolo 16, comma 3, applicate agli apparecchi di distillazione o alle loro parti essenziali, non destinati alla produzione di alcole etilico, sono restituite all'UTF entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o, decorso tale termine, entro sessanta giorni dalla richiesta del suddetto ufficio.
Nota all'art. 26: - Per il testo dell'art. 13, comma 2, del testo unico si vedano le note alle premesse.
Art. 27
Abrogazione di norme
Art. 28
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Ufficio controllo atti ministeriali economico-finanziari, registro
n. 1 Finanze, foglio n. 385
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)