DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. 147

Type DPR
Publication 2001-03-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della citata legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante il regolamento concernente le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, che attribuisce alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, il servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante il regolamento concernente l'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma del predetto articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 1, 3, 4 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 1998;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 55, comma 3;

Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto, tra l'altro, che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipuli convenzioni con un'impresa per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonche' alle altre pubbliche amministrazioni che aderiscano alle convenzioni stesse;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000, con il quale, ai sensi del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e' stato conferito, all'organismo a struttura societaria denominato Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a., l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Considerato che, in base alle norme citate, parte delle funzioni gia' attribuite al Servizio centrale del provveditorato dello Stato devono essere esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attraverso le predette convenzioni e contratti quadro;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una ridistribuzione delle residue funzioni del Servizio centrale del provveditorato generale dello Stato nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

Ritenuto, inoltre, di dare applicazione all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 430 del 1997, che individua la commissione tecnica per la spesa pubblica tra gli organi collegiali da costituire nell'ambito dei Dipartimenti individuati con i decreti di cui al citato articolo 17, della legge n. 400 del 1988;

Ritenuto, altresi', di dover procedere ad una riorganizzazione funzionale dei Dipartimenti del tesoro e delle politiche di sviluppo e di coesione;

Sentite, in data 23 gennaio 2001, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato

1.All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la lettera c) e' soppressa.

2.All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, la lettera e) e' soppressa.

Art. 2

Dipartimento del tesoro

Art. 3

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1.All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attivita' di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilita' amministrativa il supporto per la gestione delle relative unita' previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento e' individuato quale autorita' di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.".

Art. 4

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi

Art. 5

Commissione tecnica della spesa pubblica

Art. 6

Dotazioni organiche

1.A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale e' ridotta di due unita' la dotazione organica dei posti di livello dirigenziale non generalevacanti al 31 dicembre 2000 a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che, pertanto, non vengono sostituiti.

Art. 7

Disposizioni finali

1.Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento. In particolare, con il predetto decreto ministeriale e' attribuita ad un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro l'attivita' di indirizzo e coordinamento, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, concernente la materia indicata all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento.

2.Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001

Ufficio controllo atti ministeri economico-finanziari, registro n. 2

Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 294 Avvertenza:

Il presente regolamento e' pubblicato, per motivi di

massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e

sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14

marzo 1986, n. 217. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 21 maggio 2001 si procedera' alla ripubblicazione del testo

del presente regolamento corredato delle relative note, ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.