DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 161
Entrata in vigore del decreto: 23-5-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 56, n. 64, n. 65, n. 66, n. 67, n. 69, n. 70, n. 72 e n. 73, ed in particolare il comma 5, lettera a);
Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3;
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083;
Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 18, 19, 23, 24 e 48;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ed in particolare l'articolo 24, comma 3, ultimo periodo;
Vista la delibera della quinta commissione permanente del CIPE del 29 giugno 2000, per la costituzione degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
O g g e t t o
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