DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2001, n. 197
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Considerato il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/99 del 24 settembre 1999, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 di delega di funzioni per i Servizi tecnici nazionali, ad esclusione del Servizio sismico nazionale e del Servizio nazionale dighe, al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di competenza degli uffici del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Affari Amministrativi, Servizio Geologico Nazionale, Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e relative sedi periferiche) che verranno tutti di seguito indicati con il termine "Dipartimento".
2.I procedimenti di competenza del Dipartimento devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate per ciascun Servizio o Ufficio, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo, dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Note alle premesse: - Per il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989, supplemento ordinario - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recante: "Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante: "Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1993. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995, recante: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1995. - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: " Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di servizi tecnici nazionali al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241/1990: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1.Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2.Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.
Art. 3
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
1.Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2.La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3.All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dell'avviso stesso.
4.Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5.Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' dal disposto di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 8 e 7 della citata legge n. 241/1990: "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2, mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista". "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, recava: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme" ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. - Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della citata legge n. 241/1990: "Art. 18. - 1. (Omissis). 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".
Art. 4
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1.Salvo che non sussistano ragioni di celerita' connesse con documentate e motivate situazioni di emergenza, il responsabile del procedimento promosso d'ufficio da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonche' ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare pregiudizio.
2.I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti, per tutti o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con la pubblicazione e l'affissione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo del Dipartimento e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3.L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale e' tenuto a fornire, entro dieci giorni, i motivi della mancata comunicazione o a dare comunicazione e fornire indicazioni atte a consentirne la partecipazione nel procedimento.
4.Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rimanda alle note all'art. 3.
Art. 5
Partecipazione al procedimento
1.Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'ufficio delle relazioni con il pubblico del Dipartimento sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
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