DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2001, n. 200
2.Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle politiche agricole e forestali non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimita', o per ragioni attinenti al merito economico-finanziario, ovvero il rinvio all'Istituto per il riesame. Il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' sospendere il suddetto termine per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dall'Istituto sono soggette unicamente a controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 9
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 137
Note all'art. 9: - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1987, n. 278, e' riportato in nota alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1982, n. 1168, recava: "Approvazione del nuovo statuto della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, in Roma".
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