DECRETO 6 aprile 2001, n. 204
Entrata in vigore del decreto: 15-6-2001
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 marzo 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 27 marzo 2001, prot. n. 793/U - 9/4-2;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Nei casi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", di seguito chiamato "decreto legislativo", se i processi che possono essere riuniti pendono davanti a diversi giudici, il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace provvede, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla designazione del giudice per la eventuale riunione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione: "Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.". - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468): "Art. 51 (Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono: a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 689 del codice di procedura penale; c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale e' adottata con decreto del Ministro della giustizia.". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 9 (Riunione e separazione dei processi). - 1. Nei casi previsti dall'art. 7, prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace puo' ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi. 2. Anche fuori dei casi previsti dall'art. 7, il giudice di pace puo' ordinare la riunione dei processi quando i reati sono commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre o quando piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui cio' giovi alla celerita' e alla completezza dell'accertamento. 3. Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale): "Art. 14 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonche' il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): "Art. 2 (Riunione di processi). - 1. Se piu' processi che possono essere riuniti a norma dell'art. 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui e' stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato. 1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall'art. 17, comma 1-bis del codice, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui e' stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti.".
Art. 2
1.Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo, per determinare l'ufficio del giudice di pace piu' vicino si tiene conto della distanza chilometrica stradale e, se del caso, marittima. Nella determinazione della distanza stradale si tiene conto, nell'ordine, dei collegamenti mediante le autostrade, le strade statali, le strade regionali, le strade provinciali, le strade comunali. Con decreto ministeriale viene determinato, per ogni ufficio del giudice di pace, l'ufficio piu' vicino, con l'indicazione della relativa distanza.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 10 (Astensione e ricusazione del giudice di pace). - 1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del tribunale. 2. Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte di appello. 3. Il giudice di pace astenuto o ricusato e' sostituito con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. 4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio piu' vicino.".
Art. 3
1.Gli uffici giudiziari possono tenere, oltre ai registri obbligatori di cui all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo, i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.
2.Tutte le attivita' del pubblico ministero nel procedimento davanti al giudice di pace sono riportate in un apposito registro.
3.Si osservano altresi' le disposizioni dei capi I e II del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 51 (Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono: a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 689 del codice di procedura penale; c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale e' adottata con decreto del Ministro della giustizia.". - I capi I e II del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari) recano, rispettivamente "Principi generali e "Dei registri informatizzati .
Art. 4
1.Nella formazione dei fascicoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334.
3.Nei casi in cui il giudice provvede a norma dell'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo, la cancelleria trasmette il fascicolo di cui al comma 2 al pubblico ministero.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale): "Art. 3. - 1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti: a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine; b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalita' della persona a cui e' attribuito il reato nonche' la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice. 2. Il fascicolo deve contenere: a) l'indice degli atti e delle produzioni; b) l'elenco delle cose sequestrate; c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali e' stabilito il recupero in misura fissa; d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.". - Si riporta il testo degli articoli 21, 25, 26 e 29, comma 2, del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 21 (Ricorso immediato al giudice). - 1. Per i reati procedibili a querela e' ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato e' attribuito su ricorso della persona offesa. 2. Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione del giudice; b) le generalita' del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante; c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina; d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identita'; e) le generalita' della persona citata a giudizio; f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati; g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione; h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonche' delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici; i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa e' autenticata dal difensore. 4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice penale, il ricorso e' sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 338 del codice di procedura penale. 5. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.". "Art. 25 (Richieste del pubblico ministero). - 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. 2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.". "Art. 26 (Provvedimenti del giudice di pace). - 1. Decorso il termine indicato nell'art. 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4. 2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento. 3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero. 4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facolta' di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine e' causa di inammissibilita' del ricorso.". "2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilita', almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.".
Art. 5
1.Prima della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo il pubblico ministero puo' richiedere alla polizia giudiziaria la trasmissione degli atti compiuti.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 11 (Attivita' di indagine). - 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi. 2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace. 3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.".
Art. 6
1.La polizia giudiziaria, con la relazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, trasmette al pubblico ministero la documentazione relativa agli atti compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato che non debbano essere custodite altrove.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi in nota all'art. 5.
Art. 7
1.Il pubblico ministero, nei casi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo, quando trasmette alla polizia giudiziaria la notizia di reato, annota la trasmissione nel registro delle attivita' del pubblico ministero.
2.Se non si provvede alla trasmissione ai sensi del comma 1, le altre attivita' indicate nell'articolo 12 del decreto legislativo possono essere effettuate solo dopo l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui al comma 1.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislastivo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 12 (Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero). 1. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perche' proceda ai sensi dell'art. 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato.".
Art. 8
1.La polizia giudiziaria, compiuti gli atti indicati nell'articolo 13 del decreto legislativo, trasmette, se necessario, per gli adempimenti di cui all'articolo 366 del codice di procedura penale, gli originali dei relativi verbali alla segreteria del pubblico ministero, trattenendone copia.
2.Quando il pubblico ministero non assume la direzione delle indagini, copia degli atti svolti personalmente dallo stesso a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo e' trasmessa alla polizia giudiziaria. La trasmissione e' annotata nel registro delle attivita' del pubblico ministero.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 13 (Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti). - 1. La polizia giudiziaria puo' richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, puo' autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non puo' procedervi di propria iniziativa.". - Si riporta il testo dell'art. 366 del codice di procedura penale: "Art. 366 (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori). - 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facolta' per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non e' stato dato avviso del compimento dell'atto al difensore e' immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facolta' di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia. 2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facolta' indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita' del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'art. 127.".
Art. 9
1.Il pubblico ministero, quando riceve comunicazione del ricorso immediato ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo, ne da' immediato avviso al giudice al quale abbia gia' presentato richiesta di archiviazione per gli stessi fatti.
2.Il giudice, se non ha gia' disposto l'archiviazione, trasmette gli atti al pubblico ministero.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 22 (Presentazione del ricorso). - 1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, e' presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. 2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha gia' presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale. 4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.".
Art. 10
1.Copia dell'ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto legislativo, e' notificata, a cura della cancelleria, al ricorrente. Dalla data della notificazione decorre il termine per la reiterazione del ricorso.
2.Il ricorrente puo' chiedere la restituzione degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi nelle note all'art. 4.
Art. 11
1.Il giudice, quando emette il decreto di convocazione delle parti a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo, provvede alle informazioni sull'azione penale di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 27 (Decreto di convocazione delle parti). - 1. Se non deve provvedere ai sensi dell'art. 26, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto. 2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere piu' di novanta giorni. 3. Il decreto contiene: a) l'indicazione del giudice che procede, nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione; b) le generalita' della persona nei cui confronti e' stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sara' giudicato in contumacia; c) l'avviso che ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore d'ufficio nominato nel decreto; d) la trascrizione dell'imputazione; e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 4. Il decreto, unitamente al ricorso, e' notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identita'. 5. La convocazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).". - Si riporta il testo dell'art. 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): "Art. 129 (Informazioni sull'azione penale). - 1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. 2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione e' inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato. 3. Quando esercita l'azione penate per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell'imputazione.".
Art. 12
1.Gli atti delle indagini svolte prima dell'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, con facolta' dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.
2.Del deposito degli atti di cui al comma 1 la segreteria del pubblico ministero da' avviso, senza ritardo, ai difensori.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi nelle note all'art. 11.
Art. 13
1.La cancelleria del giudice rilascia, su richiesta del ricorrente, copie del decreto di convocazione emesso ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo, nel numero necessario per le notificazioni.
2.Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, si osservano anche per la notifica dell'atto di citazione disposta dalla polizia giudiziaria e del decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi nella note all'art. 11. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale): "Art. 4. - 1. Le comunicazioni previste dall'art. 157, commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono: a) il nome del destinatario della notificazione; b) la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione; c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. 2. Ricorrendo le ipotesi, le comunicazioni contengono altresi' la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonche' del luogo e della data di comparizione.".
Art. 14
1.La richiesta di cui all'articolo 49 del decreto legislativo e' proposta al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.
2.Il coordinatore indica un'udienza tenuta da giudice diverso da quello che ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo per manifesta infondatezza del ricorso.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 49 (Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria). - 1. Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all'art. 20, il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione. 2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.". - Per il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedi in note all'art. 4.
Art. 15
1.Nella formazione del ruolo per le udienze davanti al giudice di pace si tiene conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, nonche' dell'interesse della persona offesa e delle possibilita' di conciliazione tra le parti.
2.Il ruolo e' affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula d'udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.
3.Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati nella citazione a giudizio o nel decreto di convocazione delle parti, salvo che per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo il giudice ordini la trattazione in un ordine diverso.
Art. 16
1.Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione tra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il giudice di pace da' tempestivo avviso del giorno fissato per l'udienza di comparizione alle autorita' indicate nella medesima disposizione.
2.La richiesta di cui al quinto comma dell'articolo 1 del regolamento indicato nel comma 1 puo' essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione tra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951): "Art. 5. - Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera g), dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il pretore deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e se cio' non sia possibile o in caso di urgenza al piu' vicino comando o ufficio dello Stato di origine, affinche' un rappresentante del Governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento. Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire anche quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse, salvo che la pubblicita' del dibattimento sia esclusa per tutelare il segreto politico o militare.".
Art. 17
1.L'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo, nonche' il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza di cui all'articolo 31, comma 1 del medesimo decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente.
2.Nei casi di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo la cancelleria del giudice da' avviso al ricorrente dell'avvenuta fissazione di nuova udienza.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 30 (Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa). - 1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilita' a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilita' del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio. 2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilita' del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonche' al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda. 3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui e' ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.". "Art. 31 (Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilita' a comparire). - 1. In caso di dichiarazione di improcedibilita' ai sensi dell'art. 30, comma 1, il ricorrente puo' presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione e' stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. 2. L'istanza e' presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine e' stabilito a pena di decadenza. 3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'art. 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo. 4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza puo' essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.".
Art. 18
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155 ))
Art. 19
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))
Art. 20
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))
Art. 21
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))
Art. 22
1.Nei procedimenti di competenza del giudice di pace si osservano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo degli articoli 82 e 83 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: "Art. 82 (Attivita' per il deposito e la custodia delle cose sequestrate). - 1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome e' stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni. 2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli e' redatto verbale. 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate. 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'art. 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria della pretura o del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresi' agli adempimenti previsti dall'art. 83.". "Art. 83 (Vendita o distruzione delle cose deperibili). - 1. La vendita delle cose indicate nell'art. 260, comma 3, del codice e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata. 2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli atti. 3. L'autorita' giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando cio' e' possibile, dando avviso al difensore.".
Art. 23
1.Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334. Nelle disposizioni del predetto decreto ministeriale, che risultano applicabili al procedimento innanzi al giudice di pace, il riferimento al giudice per le indagini preliminari si intende al giudice di pace indicato dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.
Note all'art. 23: - Per il titolo del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, vedasi nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 28 agosto agosto 2000, n. 274: "Art. 5 (Competenza per territorio). - 1. Per i reati indicati nell'art. 4, competente per il giudizio e' il giudice di pace del luogo in cui il reato e' stato consumato. 2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari e' il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui e' compreso il giudice territorialmente competente.".
Art. 24
1.Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo.
Il Ministro: Fassino
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 5, Giustizia, foglio n. 381
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