DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. 208

Type DPR
Publication 2001-03-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20-6-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1o aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1.Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle duali opera il personale della Polizia di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche.

2.L'ordinamento centrale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' disciplinato dalle disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche relativamente alle attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ed alle attribuzioni e compiti del dipartimento della pubblica sicurezza.

3.Restano, altresi', ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualita' di autorita' provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.

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