DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 220

Type DPR
Publication 2001-03-27
Ultimo aggiornamento 2013-08-21
State In force
Source Normattiva
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1.Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2.Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

Nota all'art. 22: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". - La legge 10 luglio 1960, n. 735, reca: "Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dai medici italiani negli ospedali all'estero".

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Categoria A

Art. 23

Assunzione per i profili professionali della categoria "A"

1.Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "A" per i quali e' richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.

Nota all'art. 23: - Il Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato in premessa, reca: "Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.".

Capo II Categoria B

Art. 24

Assunzione per i profili professionali della categoria "B"

1.Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "B" e richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente, ove previsti, a specifici titoli, abilitazioni o attestati di qualifica. Per il personale appartenente al profilo professionale di coadiutore amministrativo e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente, ove previsti, ad attestati di qualifica.

2.L'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'Unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.

Nota all'art. 24: - Per l'argomento del capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si veda in nota all'art. 23.

Capo III Categoria B - livello economico super (Bs) Assunzione per i profili professionali della categoria "B" livello economico super (Bs)

Art. 25

Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di puericultrice

Nota all'art. 25: - La legge 19 luglio 1940, n. 1098, reca: "Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonche' dell'arte ausiliaria di puericultrice". - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' 21 ottobre 1991, n. 458 (Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente riserva di posti per il personale appartenente al comparto sanita): "2. Tra le figure di cui al primo comma sono ricompresi la puericultrice e l'operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale e' obbligatoriamente richiesto il possesso del titolo di qualificazione previsto dall'art. 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che ne istituisce il profilo. Ai concorsi per puericultrice possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di assistente all'infanzia di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 338.".

Art. 26

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore tecnico specializzato

Art. 27

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore amministrativo esperto

Art. 28

Commissioni esaminatrici

1.Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti a categoria non inferiore alla "B" - livello economico super di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.

2.Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3.La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di puericultrice; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di operatore tecnico specializzato; di dirigente amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

Nota all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 citato in premessa. "Art. 17 (Collegio di direzione). - 1. In ogni azienda e' costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche, la programmazione e valutazione delle attivita' tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attivita' libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici, Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attivita' dell'azienda, nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane. 2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio. 2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attivita' e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalita' stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.".

Art. 29

Prove di esame

1.Le prove di esame per i profili della categoria Bs sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale.

2.I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.

Capo IV Categoria C

Art. 30

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale infermieristico

1.Per il personale appartenente al profilo professionale di infermiere, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo e igienista dentale, il requisito specifico di ammissione ai concorso e' il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Nota all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 citato in premessa: "3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta e in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi, entro due anni a decorrere dal 1o gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.".

Art. 31

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale tecnico-sanitario

1.Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico e tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

2.Per il personale appartenente al profilo professionale di odontotecnico ed ottico il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione prevista dalla vigente legislazione.

Nota all'art. 31: - Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.

Art. 32

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale della riabilitazione

1.Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale e educatore professionale, il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

2.Per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.

Nota all'art. 32: - Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.

Art. 33

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale di vigilanza ed ispezione.

1.Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Nota all'art. 33: - Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.

Art. 34

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale dell'assistenza sociale.

1.Per il personale appartenente al profilo professionale di operatore professionale assistente sociale il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.

Art. 35

Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente tecnico e di programmatore (personale tecnico)

1.Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico in relazione alla professionalita' richiesta.

2.Per il personale appartenente al profilo professionale di programmatore il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto.

Art. 36

Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente amministrativo (personale amministrativo)

1.Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 37

Prove di esame

1.Le prove di esame per i profili della categoria "C" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

2.I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.

Art. 38

Commissioni esaminatrici

1.Le commissioni esaminatrici nominate dal Direttore generale dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "C" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.

2.Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comna 1, situati nel territorio della regione.

3.La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per i profili del personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della vigilanza ed ispezioni; di dirigente per il personale dell'assistenza sociale, profilo operatore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il personale tecnico, profilo di assistente tecnico e programmatore; di dirigente amministrativo per il personale amministrativo, profilo assistente amministrativo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

Nota all'art. 38: - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 28.

Capo V Categoria D Collaboratore professionale sanitario nei profili e nelle discipline corrispondenti a quelle previste nella categoria "C".

Art. 39

2.Per il profilo dell'infermiere, l'esperienza professionale richiesta e' biennale in caso di possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.

3.Per il personale di cui ai commi precedenti la regione puo' disporre, disciplinandone le modalita', la durata e le materie, che le aziende sanitarie prevedano nei bandi di concorso l'obbligo per i vincitori di frequentare un corso di formazione su tecniche di organizzazione prima dell'immissione in servizio. Dalla frequenza al corso sono esonerati gli infermieri in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.

Art. 40

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore professionale assistente sociale

Art. 41

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore tecnico-professionale

Art. 42

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore amministrativo-professionale

Art. 43

Prove di esame

1.Le prove di esame per i profili della categona "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

2.I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.

Art. 44

Commissioni esaminatrici

1.Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "D" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.

2.Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3.La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale; di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

Nota all'art. 44: - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 28.

Capo VI Categoria D - livello economico super (Ds) Assunzione per i profili professionali della categoria D - livello economico super (Ds)

Art. 45

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario esperto

Art. 46

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore professionale assistenie sociale esperto

Art. 47

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore tecnico professionale esperto

Art. 48

Concorso per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto

Art. 49

Prove di esame

1.Le prove di esame per i profili della categoria Ds sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

2.I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.

Art. 50

Commissioni esaminatrici

1.Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori di livello non inferiore a Ds, di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.

2.Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttole generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3.La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario esperto; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale esperto; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale esperto; di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

Nota all'art. 50: - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 28.

Titolo IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali

1.L'iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali, prevista tra i requisiti specifici nei concorsi disciplinati nel presente regolamento, non e' richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalle aziende sanitarie che, in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli albi professionali. In tal caso e' richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa attivita' professionale.

Art. 52

Campo di applicazione

1.Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai concorsi relativi a categorie di personale di nuova istituzione. Le eventuali disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilanclo e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni. Con la stessa procedura si provvede ai necessari adattamenti conseguenti a modifiche contrattuali.

Art. 53

Regione Valle d'Aosta

1.L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento, da espletarsi nelle strutture sanitarie ubicate nella regione Valle d'Aosta, e' subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.

2.A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dall'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera.

Art. 54

Assunzioni obbligatorie

1.Per le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Nota all'art. 54: - Il Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato in premessa, reca: "Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalita'".

Art. 55

Modalita' di espletamento dei concorsi in atto

1.I concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iniziate le prove di esame o comunque prove preselettive sono portati a termine con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 nel rispetto delle riserve al personale interno sulla base delle previsioni dei bandi di concorso.

Nota all'art. 55: - Il decreto ministeriale 30 gennaio 1992, reca: "Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.".

Art. 56

Abrogazione

1.A deconere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, recante normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Veronesi, Ministro della sanita'

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 2 Sanita', foglio n. 33

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