DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2001, n. 242
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 109 del 1988, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 6 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Criteri per l'individuazione del nucleo familiare
1.Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. Composizione del nucleo familiare 1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. 2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di piu' persone, si considera, tra quelle di cui e' a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di piu' persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile. 3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. 4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.; c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali. 5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a se' stante. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.".
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