DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 244
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Sentita l'Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia e del gas;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 2, comma 24, lettera a) della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' riportato in note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promuovere le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 24, lettera a), legge 14 novembre 1995, n. 481: "24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) le procedure relative alle attivita' svolte dalle Autorita' idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;". Note all'art. 1: - La legge 14 novembre 1995, n. 481 reca: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 481/1995: "1. Sono istituite le Autorita' di regolazione di servizi di pubblica utilita', competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicaziom. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorita' per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n. 481/1995: "28. Ciascuna Autorita', con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non puo' eccedere le ottanta unita', l'ordinamento delle carriere, nonche', in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorita' non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presesente articolo". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995: "26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 23, della legge n. 481/1995: "23. Le Autorita' disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresi' disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi".
Art. 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti individuali o all'esercizio di poteri conoscitivi al fine di garantire la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione. Con riferimento alla medesima materia, per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.L'Autorita', qualora lo ritenga opportuno, definisce forme di introduzione delle istanze dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione degli atti normativi o degli atti a contenuto generale.
Nota all'art. 2: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Art. 3
Impulso al procedimento
1.L'Autorita' esercita d'ufficio le competenze previste dalla legge.
2.Gli utenti, anche se esercenti, i consumatori, e le associazioni di utenti o consumatori, che intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge, presentano per iscritto il reclamo, l'istanza o la segnalazione all'Autorita', dopo che l'esercente interessato ha risposto allo stesso atto preventivamente proposto nei suoi confronti o, comunque, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla comunicazione del predetto atto all'esercente medesimo. La comunicazione a quest'ultimo e' effettuata direttamente ai suoi uffici, che ne rilasciano ricevuta, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato. Il termine di trenta giorni per la presentazione del reclamo, dell'istanza o della segnalazione all'Autorita' decorre dalla data della ricevuta o dell'avviso di ricevimento. L'atto puo' essere presentato contestualmente all'esercente e all'Autorita' nel caso si riferisca a situazioni che possano cagionare pericolo di danni gravi e irreparabili.
4.All'atto di cui al comma 2 e' allegata copia della ricevuta o dell'avviso di ricevimento o della risposta dell'esercente. Sono allegate, altresi', l'eventuale documentazione atta a comprovare l'irregolarita' e la copia del contratto o di altra documentazione ad esso relativa.
5.L'Autorita', qualora lo ritenga utile, puo' invitare gli autori dell'atto di cui al comma 2 e gli esercenti interessati ad esporre oralmente la propria posizione. Delle dichiarazioni e' redatto verbale.
6.Quando l'atto di cui al comma 2 e' irregolare o incompleto, gli uffici ne danno comunicazione all'istante entro quindici giorni, specificandone le ragioni ed assegnando un termine per la regolarizzazione o il completamento.
7.Se l'atto di cui al comma 2 risulta manifestamente infondato o, comunque, non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell'Autorita', ovvero se non e' rispettato il termine per la regolarizzazione o il completamento o se l'istanza e' stata nelle more soddisfatta dall'esercente, ne viene disposta l'archiviazione. Di quest'ultima e' data comunicazione ai soggetti direttamente interessati.
Art. 4
Avvio del procedimento
1.Il collegio quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli uffici, eventualmente a seguito degli atti di cui all'articolo 3, gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorita' per l'esercizio delle competenze alla stessa affidate dalla legge, delibera l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di propria competenza.
2.La decisione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali gia' acquisiti, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale puo' prendersi visione degli atti del procedimento, il termine entro cui puo' essere richiesta l'audizione finale di cui al comma 5 dell'articolo 10, il termine di conclusione del procedimento.
3.La decisione di avvio del procedimento e' comunicata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento adottabile a conclusione del procedimento ed agli altri soggetti che hanno presentato gli atti di cui all'articolo 3, contenenti elementi utili all'istruttoria, ed hanno un interesse diretto, immediato e attuale all'esito del procedimento.
4.Dell'avvio del procedimento e' data, altresi', notizia con la pubblicazione della decisione sul bollettino o attraverso le ulteriori modalita' anche telematiche, definite dall'Autorita' con proprio regolamento.
Art. 5
Partecipazione al procedimento
Art. 6
Attivita' istruttorie
1.A norma del comma 22 dell'articolo 2 della legge, le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorita' le notizie e le informazioni da questa richiesta ed a prestarle collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
2.Alle attivita' istruttorie di cui al comma precedente provvedono gli uffici, escluse quelle espressamente affidate al collegio con deliberazione dell'Autorita'.
3.Possono essere acquisiti al singolo procedimento individuale gli elementi risultanti dalle audizioni periodiche disciplinate con regolamento dell'Autorita' a norma dell'articolo 2, comma 23, della legge. Su tali elementi i soggetti intervenuti nel procedimento medesimo possono presentare memorie e controdedurre a norma dell'articolo 5, comma 3.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481: "22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni". - Per il testo dell'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 1.
Art. 7
Richieste di informazioni e documenti
2.I documenti, dei quali e' richiesta l'esibizione, sono forniti in originale o copia attestata conforme all'originale da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa.
3.Le richieste di informazioni o di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 1. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente e' redatto processo verbale, con le modalita' di cui all'articolo 11. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, gli elementi forniti possono essere integrati nel termine a tale scopo fornito.
4.L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti grava sui titolari dell'impresa, o loro rappresentanti, o su coloro che, per legge o per statuto, hanno la legale rappresentanza degli enti destinatari della richiesta.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481: "12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni: a)-f) (omissis); g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481: "20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni; ciascuna Autorita': a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita';".
Art. 8
Accessi ed ispezioni
1.Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge il Collegio puo' disporre, a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera g), accessi ed ispezioni necessari ad accertare le modalita' di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza ed a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche e' richiesta, preventivamente, l'esibizione degli atti.
2.I funzionari dell'Autorita', incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione, vi procedono previa presentazione di copia di decisione del collegio di cui al comma precedente, nella quale sono precisati l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti nel corso dell'accesso o dell'ispezione, o di accedere alle richieste fondate sull'effettuazione dei controlli, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri.
5.Nel corso dell'accesso o dell'ispezione, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza che tale facolta' comporti la sospensione dell'accesso o dell'ispezione.
6.Dell'attivita' svolta, delle dichiarazioni rese e dei documenti acquisiti, e' redatto processo verbale.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6. - Pe ril testo dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 7.
Art. 9
Perizie e consulenze
1.Il Collegio puo' disporre perizie o consulenze in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento e particolarmente con riferimento all'accertamento della qualita' dei servizi resi all'utenza.
2.Il provvedimento che dispone la perizia o la consulenza, nonche' i risultati di queste ultime, sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 5, comma 3, ai soggetti che hanno diritto di intervenire nel procedimento.
3.I soggetti di cui al comma 2 possono, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, nominare un loro consulente tecnico, che puo' assistere alle operazioni e presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati.
Art. 10
Audizioni
1.Il responsabile del procedimento puo' disporre audizioni di chi e' intervenuto nel procedimento o puo' intervenirvi, nel rispetto delle esigenze di riservatezza delle imprese.
2.All'audizione possono intervenire i componenti il Collegio, che in tal caso ne assumono la presidenza; in caso diverso, le audizioni sono presiedute dal responsabile del procedimento, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario dell'Autorita' a cio' incaricato dal responsabile dell'area o del servizio competente.
3.Possono partecipare all'audizione i soggetti ai quali e' stata comunicata la decisione di avvio del procedimento e gli intervenienti nel procedimento, salvo che sussistano ragioni di tutela dell'interesse commerciale delle imprese. Possono essere disposte, in quest'ultimo caso, audizioni separate.
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