DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2001, n. 254
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza, del 23 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Personalita' giuridica delle fondazioni e finalita'
1.In applicazione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo, le universita' statali, di seguito denominate enti di riferimento, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. Anche la Conferenza dei rettori delle universita' italiane puo', per le stesse finalita', promuovere la costituzione di dette fondazioni.
2.Le fondazioni hanno sede, di norma, nel territorio del comune ove e' istituita la sede principale degli enti di riferimento.
3.Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
4.Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fini di lucro ed operano esclusivamente nell'interesse degli enti di riferimento.
5.Gli enti di riferimento esercitano nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attivita' delle fondazioni con l'interesse degli enti medesimi.
6.Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica ed operano nel rispetto di principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della fondazione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il testo dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato in nota alle premesse. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): "3. Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu' universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 concerne: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 59, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda la nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361: "Art. 1. - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. 2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. 3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. 4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. 5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. 6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda. 8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni. 10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.".
Art. 2
Tipologie di attivita' attribuibili alle fondazioni
3.Le fondazioni agevolano la partecipazione alla propria attivita' di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.
Nota all'art. 2: - L'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo"27 luglio 1999, n. 297 (riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori) prevede: "1. Sono ammissibili per: a) (omissis); b) altri interventi di sostegno su progetto o programma: 1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa'.".
Art. 3
Statuto
1.Le fondazioni sono disciplinate da uno statuto che ne specifica i compiti e le strutture operative.
3.Lo statuto e' deliberato, unitamente all'atto costitutivo della fondazione, dagli enti di riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il parere ministeriale e' allegato alla domanda di riconoscimento della personalita' giuridica di cui all'articolo 1, comma 3. La stessa procedura si applica alle modifiche dello statuto.
Art. 4
Patrimonio
Art. 5
Fondi di gestione
Art. 6
Partecipazioni ed adesioni
1.Partecipano alla costituzione della fondazione, oltre agli enti di riferimento, gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati dagli enti di riferimento medesimi che abbiano accettato di contribuire, nella misura indicata nello statuto, al fondo di dotazione iniziale e al fondo di gestione della fondazione mediante contributi in denaro, in attivita' o in beni materiali e immateriali. Tali soggetti assumono la qualifica di "Fondatori".
2.Assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali" alla fondazione, previo gradimento della stessa e dell'ente di riferimento, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividendo le finalita' della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attivita' o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione della fondazione.
3.Assumono la qualifica di "Partecipanti" enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione.
Titolo II Organi
Art. 7
Organi
2.La durata degli organi delle fondazioni, nonche' le relative incompatibilita', sono stabilite dai rispettivi statuti.
3.Gli statuti possono prevedere un comitato scientifico, con i compiti di cui all'articolo 10.
Art. 8
Presidente
1.Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il presidente della fondazione e' nominato dagli enti di riferimento.
Art. 9
Consiglio di amministrazione
2.Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, i cui compiti sono definiti dallo statuto.
Art. 10
Comitato scientifico
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76))
Titolo III Disposizioni in materia di gestione e di controllo
Art. 12
Rapporti tra le fondazioni e gli enti di riferimento
1.Gli enti di riferimento definiscono le linee guida dell'attivita' delle fondazioni per tutta la durata del consiglio di amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.
2.Gli enti di riferimento approvano, su proposta del consiglio di amministrazione, il piano pluriennale delle attivita' della fondazione, nonche' il "Piano di attivita' annuale" elaborato dal consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attivita', deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.
3.I rapporti tra gli enti di riferimento e le fondazioni, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attivita' la cui tipologia e' stabilita dal presente regolamento, sono regolati dallo statuto e da specifiche convenzioni. I conferimenti di beni da parte degli enti di riferimento sono adottati con le modalita' stabilite nei rispettivi statuti.
4.Al termine di ogni biennio gli enti di riferimento, con le modalita' stabilite nei singoli statuti, verificano l'attuazione delle linee guida di attivita' e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3. In caso di mancata o grave irregolarita' nell'attuazione delle linee guida di attivita' o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni gli enti di riferimento possono procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione dallo stesso designati.
Art. 13
Scritture contabili e di bilancio
1.Le fondazioni devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.
2.Il bilancio di esercizio e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le societa' per azioni.
3.Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa agli enti di riferimento.
Note all'art. 13: - L'art. 2214 del codice civile prescrive: "Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale [c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale [c.c. 2215, 2216] e il libro degli inventari [c.c. 2217; disp. att. c.c. 200]. Deve altresi' tenere le altre scritture [c.c. 1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560, 2709, 2711]. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.". - Gli articoli dal 2423 al 2435-bis del codice civile dispongono sulla tenuta delle scritture contabili e di bilancio.
Art. 14
Personale
1.I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.
Titolo IV Disposizioni finali
Art. 15
Scioglimento e disposizioni finali
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