DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2001, n. 276

Type DPR
Publication 2001-05-22
Ultimo aggiornamento 2001-07-11
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e' il seguente: "Art. 10 (Modalita' di trattamento e codici di deontologia). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici e, in quanto applicabili, di ricerca scientifica. 2. Gli scopi statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'art. 10 della legge anche in relazione a quanto previsto dal comma 6, lettera b), e dall'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dall'art. 11 del presente decreto. 3. I dati personali trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste per legge, il consenso per il trattamento dei dati di cui al medesimo art. 22 puo' essere prestato con modalita' semplificate individuate dal codice deontologico e l'autorizzazione del Garante puo' essere rilasciata anche ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge. 5. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, per "dati identificativi si intendono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. Per quanto riguarda l'identificabilita' dell'interessato si osserva quanto previsto ai sensi del comma 6, lettera c). 6. Con uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento a scopi statistici e di ricerca scientifica in ambito pubblico e privato sono individuati, tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare: a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, siano svolti per idonei ed effettivi scopi statistici e di ricerca scientifica; b) per quanto non previsto dalla legge e dal presente decreto, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'art. 1; c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettera d), e 21, comma 4, lettera a), della legge, che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'art. 1; e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'art. 22, comma 1, della legge; f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato; g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'art. 15 della legge, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche non incaricate del trattamento e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'art. 28, comma 4, lettera g), della legge; h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza". - Il testo dell'art. 27 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici). - 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge. 3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento. 4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge". - Per il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si veda nelle note alle premesse.

Art. 23

Diffusione dei dati

1.Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale del Paese, l'Istat e' autorizzato a rendere disponibili i dati dei censimenti relativi alla consistenza delle unita' di rilevazione ed alle principali caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, e agli articoli 4 e 5, anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Nota all'art. 23: - Il testo vigente dell'art. 22 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente. 4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".

Art. 24

Comunicazione e pubblicita'

1.L'Istat promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonche' l'utilizzazione da parte della collettivita' dei dati pubblicati.

2.Gli organi censuari, assumendone il relativo onere finanziario, possono promuovere d'intesa con l'Istat anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attivita' di cui al comma 1.

3.Le regioni, avvalendosi dei propri Uffici di statistica, possono avviare, d'intesa con l'Istat, iniziative divulgative e attivita' informative sulle finalita' dei censimenti.

4.Il manifesto ufficiale di cui all'articolo 20, comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istat sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) e i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Nota all'art 24: - Il testo degli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante norme di "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento deirifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", e' il seguente: "Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio; f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie". "Art. 21 (Esenzioni dal diritto). - 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati".

Capo VII Disposizioni finanziarie e di amministrazione

Art. 25

Contributo forfetario

1.Agli organi incaricati di svolgere le operazioni censuarie e' corrisposto dall'Istat un contributo forfetario, onnicomprensivo, determinato in base al numero e alla tipologia delle unita' censite e delle attivita' censuarie espletate, alla complessita' e alla dispersione territoriale delle unita' di rilevazione. Il contributo e' comprensivo di una quota destinata ai Comuni che abbiano svolto le operazioni di confronto contestuale al censimento, di cui all'articolo 13. Gli ulteriori oneri restano a carico dei bilanci degli organi censuari.

2.Il contributo di cui al comma 1 e' riferito alle spese di carattere generale, ivi comprese le spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento, e al pagamento dei compensi ai rilevatori e ai coordinatori. La somma totale dei contributi onnicomprensivi non puo' superare il 75 per cento degli stanziamenti attribuiti per i censimenti generali 2000-2001, detratti quelli destinati al censimento dell'agricoltura di cui all'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Nota all'art. 25: - Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse.

Art. 26

Gestione dei fondi e oneri finanziari

1.L'Istat e' autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfetario previsto dall'articolo 25 calcolate percentualmente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

2.Il saldo e' corrisposto dopo che gli organi censuari avranno ultimato le operazioni di rispettiva competenza a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dall'Istat.

3.Una quota pari al 5 per cento del contributo di cui all'articolo 25, comma 1, e' destinata a incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all'articolo 10, comma 3, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed e' erogata ai dipendenti e, nel limite del 10 per cento della quota, ai dirigenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento, tenuto conto delle diverse modalita' e responsabilita', nonche' al personale che abbia svolto le operazioni di confronto contestuale censimento-anagrafe limitatamente alla quota di contributo destinata a tali operazioni. Per l'Istat l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, e' fissato in sede di bilancio di previsione e non potra' superare l'importo complessivo di lire trecento milioni, in ciascuno degli anni 2001-2003.

4.I Comuni e le CCIAA tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.

5.I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi alle istruzioni emanate dall'Istat.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Bianco, Ministro dell'interno

Fassino, Ministro della giustizia

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Veronesi, Ministro della sanita'

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 10, foglio n. 10

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