DECRETO 21 maggio 2001, n. 308

Type Decreto
Publication 2001-05-21
Ultimo aggiornamento 2001-07-28
State In force
Source Normattiva
articles 8
Reform history JSON API

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visti in particolare gli articoli 9, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, della legge n. 328 del 2000, che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

Visto l'articolo 8, comma 3, lettera f), della medesima legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentiti i Ministri della sanita' e per gli affari regionali;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/232/UL/749 dell'8 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1.Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici per le comunita' di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

2.Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalita' e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture gia' operanti.

Art. 2

Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione

2.Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' rilasciata comunque in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8-ter dello stesso decreto legislativo.

3.Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza.

Art. 3

Strutture di tipo familiare e comunita' di accoglienza di minori

1.Le comunita' di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensita' assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficolta' per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale, devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Per le comunita' che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessita' educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle regioni.

Art. 4

Soggetti e procedure

1.Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 8, comma 1, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al presente decreto.

Art. 5

Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e residenziale

Art. 6

Requisiti comuni ai servizi

Art. 7

Requisiti specifici delle strutture

2.Le strutture a carattere comunitario sono caratterizzate da bassa intensita' assistenziale, bassa e media complessita' organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

3.Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da bassa intensita' assistenziale, media e alta complessita' organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

4.Le strutture protette sono caratterizzate da media intensita' assistenziale, media e alta complessita' organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente.

5.Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da diverso grado di intensita' assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e possono trovare collocazione all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui ai commi precedenti.

6.Oltre ai requisiti indicati agli articoli precedenti, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A al presente decreto quale parte integrante.

Art. 8

Norme transitorie e finali

1.Ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi di cui al presente decreto, fino all'adozione di ulteriori disposizioni regionali continuano ad applicarsi le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000.

2.Le strutture per anziani gia' operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con capacita' ricettiva superiore a quella fissata nell'allegato A al presente provvedimento e con camere fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in nessun caso aumentare la capacita' ricettiva e devono comunque organizzare la propria attivita' per nuclei funzionali fino a trenta ospiti.

3.Le regioni, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1, comma 2, adottano i tempi e le misure volte al definitivo superamento degli istituti per minori con particolare riguardo ai requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 328 del 2000.

4.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 10, foglio n. 338

Allegato A

Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)