DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 325

Type Decreto legislativo
Publication 2001-06-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002. L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;

Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nell'Adunanza generale del 29 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1

Oggetto

1.Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L)

2.Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)

3.I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L)

4.Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L) --------------- Nota redazionale Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

I testi normativi sopra riportati sono pubblicati, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 settembre 2000 si procedera' alla ripubblicazione dei testi sopracitati corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Art. 2

(L) Principio di legalita' dell'azione amministrativa

1.L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 puo' essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)

2.I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita' e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)

Art. 3

(L) D e f i n i z i o n i

Art. 4

(L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

1.I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)

2.I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)

3.I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, possono essere espropriati se vi e' il previo accordo con la Santa Sede. (L)

5.Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L) --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 5

(L) Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1.Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)

2.Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L)

3.Le Regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta esercitano la propria potesta' legislativa concorrente in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L)

4.Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)

5.Nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)

Art. 6

(L-R) Regole generali sulla competenza

1.L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)

2.Le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia' esistente. (L)

3.Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)

4.Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L) 5. 6. 7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L) 8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente puo' delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. (L)

Art. 7

Competenze particolari dei Comuni

Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio

Art. 8

(L) Le fasi del procedimento espropriativo

Capo II La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio

Art. 9

(L) Vincoli derivanti da piani urbanistici

1.Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita'. (L)

2.Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, puo' essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. (L)

3.Se non e' tempestivamente dichiarata la pubblica utilita' dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001. (L)

4.Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, puo' essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L)

5.Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale puo' motivatamente disporre che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)

6.Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla e' innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 10

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

1.Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su iniziativa dell'amministazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico e l'apposizione su un bene del vincolo preordinato all'esproprio. (L)

Art. 11

(L-R) La partecipazione degli interessati

1.

2.Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L) 3.

Capo III La fase della dichiarazione di pubblica utilita' Sezione I Disposizioni sul procedimento

Art. 12

Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'

Art. 13

(L) Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'

1.Il provvedimento che dispone la pubblica utilita' dell'opera puo' essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)

2.Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)

3.Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera puo' essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va eseguito. (L)

4.Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio puo' essere eseguito entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. (L)

5.L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)

6.La scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilita'. (L)

7.Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)

8.Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilita' ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalita' dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonche' i relativi costi previsti. (L)

Art. 14

Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilita'

1.L'autorita' che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero dei lavori pubblici, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)

2.Con decreto del Ministro dei lavori pubblici ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati. (L) 3.

Sezione II Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera

Art. 15

(L-R) Disposizioni sulla redazione del progetto

1.Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati, anche privati, possano essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L) 2. 3. 4. 5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro trenta giorni dall'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 12 e si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. (L)

Art. 16

(L-R) Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo

1.Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. A tal fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con atto motivato l'amministrazione integra il provvedimento con cui e' stato approvato il progetto. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)

Art. 17

(L-R) L'approvazione del progetto definitivo

2.La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta anche quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli atti previsti dall'articolo 10, comma 1. (L) 3.

Sezione III Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche.

Art. 18

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