DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 326
Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;
Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza generale del 29 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1
(L) Oggetto
4.--------------- Nota redazionale Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
I testi normativi sopra riportati sono pubblicati, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 settembre 2000 si procedera' alla ripubblicazione dei testi sopracitati corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
Art. 2
(L) Principio di legalita' dell'azione amministrativa
2.
Art. 3
(L) Definizioni
1.
Art. 4
(L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
-
-
- 5.
-
Art. 5
(L) Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
-
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- 5.
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Art. 6
(L-R) Regole generali sulla competenza
-
- 4.
5.All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (R)
6.Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (R) 7. 8.
Art. 7
(L) Competenze particolari dei Comuni
1.
Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio
Art. 8
(L) Le fasi del procedimento espropriativo
1.
Capo II La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio
Art. 9
(L) Vincoli derivanti da piani urbanistici
5.6.
Art. 10
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali 1.
Art. 11
(L-R) La partecipazione degli interessati
3.Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo programma. (R) --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Capo III La fase della dichiarazione di pubblica utilita' Sezione I Disposizioni sul procedimento
Art. 12
(L-R) Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'
c) a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti ferroviarie da parte della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed inte-grazioni, relativamente alle opere previste dal progetto stesso cosi' come risultanti dalle prescrizioni adottate dalla conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente tecnica di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (R)
Art. 13
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Art. 14
(L-R) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilita'
Sezione II Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera
Art. 15
(L-R) Disposizioni sulla redazione del progetto
1.
2.Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, cosi' come risulta dai registri catastali, nonche' al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giornidalla relativa notifica o comunicazione, e puo' accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprieta'. (R)
3.L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (R)
4.Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (R) 5.
Art. 16
(L-R) Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo
1.
2.In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve descrivere i terreni e gli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonche', possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (R)
3.L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (R)
5.Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (R)
6.Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi nell'ufficio per le espropriazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
7.L'amministrazione non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (R)
8.Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non sia disposta l'approvazione del progetto. (R)
9.Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (R)
10.L'amministrazione si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (R)
11.Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'amministrazione puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (R) 12.
Art. 17
(L-R) L'approvazione del progetto definitivo
3.Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, al proprietario e' data notizia della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facolta' di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di esproprio. (R) --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Sezione III Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche.
Art. 18
Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
1.
Art. 19
L'approvazione del progetto
-
- 4.
Capo IV La fase di emanazione del decreto di esproprio Sezione I Del modo di determinare l'indennita' di espropriazione
Art. 20
(L-R) La determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione
2.Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento, l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennita' di esproprio. (R)
3.Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita' espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione. (R)
4.L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione e' notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorita' procedente. (R)
5.Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che condivide la determinazione della indennita' di espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile. (R)
6.Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (R)
7.Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene, al proprietario va corrisposta la somma entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione prevista dal comma 5 e dal deposito, da parte del proprietario presso l'ufficio per le espropriazioni, della documentazione comprovante la piena e libera proprieta' del bene. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti anche gli interessi, nella misura del tasso legale. (R) 9. 10. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennita' di espropriazione. L'autorita' competente ad emanare il decreto di esproprio dispone il deposito della somma, ridotta del quaranta per cento se l'area e' edificabile, presso la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni. (R) --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 21
(R) Procedimento di determinazione definitiva dell'indennita' di espropriazione
1.L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennita' di espropriazione. (R)
2.Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennita', del procedimento previsto nei seguenti commi. (R)
3.Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita' espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventulmente gia' designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui e' nominato il tecnico di cui comma al 4, ma e' prorogabile per effettive e comprovate difficolta'. (R)
4.Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (R)
5.Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti e dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (R)
7.I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (R)
8.Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (R)
9.L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (R)
10.La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita' espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (R)
11.Decorso il termine di cui al comma 10, l'autorita' espropriante autorizza il pagamento dell'indennita' ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, per conto del proprietario. (R)
12.Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (R)
13.Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (R)
14.Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione prevista dall'articolo 41. (R) --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 22
(L-R) Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria
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