DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311

Type DPR
Publication 2001-05-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 17/8/2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto l'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Sentita la Conferenza unificata;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";

Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimita' su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001;

Considerata l'opportunita' di accogliere il suddetto rilievo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita', delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e per gli affari regionali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

2.Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

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