DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311
Entrata in vigore del decreto: 17/8/2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35;
Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto l'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Sentita la Conferenza unificata;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";
Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimita' su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001;
Considerata l'opportunita' di accogliere il suddetto rilievo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita', delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
2.Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo". - Si trascrivono i numeri 77, 78 e 108 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59: "77) Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali e tenuta di registi in materia di attivita' commerciali: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 1o marzo 1975, n. 44; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 17 maggio 1983, n. 217. 78) Procedimento di dichiarazione di agibilita' da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". "108) Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635". - La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998". Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998): "Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione". - Si trascrivono i numeri 18, 19, 20 e 35 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50: "18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia: testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, art. 43; regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, art. 81. 19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche: testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32; legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, sesto comma; regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 47. 20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale: testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998". "35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128". - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 26 giugno 1940, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza". - Il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 2 novembre 1907, reca: "Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza". - Il regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1909, reca: "Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza". - La legge 18 marzo 1968, n. 337, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 10 aprile 1968, reca: "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante". - La legge 18 aprile 1975, n. 110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975, reca: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 234 del 29 agosto 1977, reca: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382". - La legge 6 ottobre 1995, n. 425, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1995, reca: "Modifiche all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione". - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998, e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1998, reca "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado): "Art. 231. - 1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attivita', questo e' reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato". - Si trascrive il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Note all'art. 1: - Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 42. - Abrogato. Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65". - Per il riferimento alla legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110: "Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000. E' punito con l'ammenda fino a L. 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di anni da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000". - Si trascrive il testo dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 80. - L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 126. - Non puo' esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorita' locale di pubblica sicurezza". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 128. - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identita' di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi prescritti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica". - Per il riferimento al regio decreto del 31 agosto 1907, n. 690, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo vigente dell'art. 43 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690: "Art. 43. - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, puo' con suo decreto attribuire la qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purche' posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato". - Per il riferimento al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, si vedano le note alle premesse. L'art. 81 e' stato abrogato dal decreto qui pubblicato.
Art. 2
Semplificazioni a carattere generale
Note all'art. 2: - Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 11. - Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilita' civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attivita'. In deroga a quanto previsto dall'art. 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia gia' stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo determinato. Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita' di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica di idoneita', comunque definita, dei locali medesimi". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 13. - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 17-ter. - 1. Quando e' accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita' soggette ad autorizzazione, al questore. 2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto e' consegnata o notificata all'interessato. 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione e' revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attivita' ricettive comunque esercitate e' disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione. 4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente dal questore. 5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorita', e' punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale". - Si trascrive il testo dell'art. 15 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 15. - Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per diritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. L'autorita' competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio". - Si trascrive il testo dell'art. 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 15. - In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorita' di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalita' informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto puo' prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni". - Si trascrive il testo dell'art. 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 152. - Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna. Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 della legge o dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del presente regolamente non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. La licenza e' altresi' necessaria per l'attivita' di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: "Art. 158. - Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono soggetti alla disciplina dell'art. 86 della legge; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' esser revocata". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 101 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 101. - E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai". - Si trascrive il testo vigente del terzo comma dell'art. 108 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 109. - I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti. Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare. I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresi' tenuti a comunicare giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno. La violazione delle disposizioni del presente articolo e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): "Art. 110. - In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse. Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non puo' essere inferiore a dodici secondi. Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo a conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita. I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro. Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". - Si trascrive il testo dell'art. 195 del regio dereto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 195. - La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma, dela legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno. Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa". - Si trascrive il testo dell'art. 247 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 247. - Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 126. - Non puo' esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorita' locale di pubblica sicurezza". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 128. - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identita' di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi prescritti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".
Art. 3
Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi
Note all'art. 3: - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza". - Si trascrive il testo dell'art. 47 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 47. - Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalita' e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantita' delle armi, nonche' ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita. La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e puo' essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facolta' di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'art. 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 38. - Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantita' deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei reali carabinieri. Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggeti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico". - Si trascrive il testo dell'art. 61 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 61. - La licenza del porto d'armi e' rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato: a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonche' la indicazione delle generalita' e dei connotati; b) da uno o piu' fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato. Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma".
Art. 4
Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo
Art. 5
Semplificazioni dei procedimenti concernenti il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza
1.Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino: a) essere maggiorenni; b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore; c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; d) avere il godimento dei diritti civili e politici. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale e' richiesta la qualita' di agente di pubblica sicurezza. All'atto dell'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza, l'interessato e' tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse . L'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza e' revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed e' sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato e' adottato un provvedimento restrittivo della liberta' personale. Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorita' amministrativa il riconoscimento della qualita' di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)