DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 314

Type DPR
Publication 2001-05-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5o della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 92 e n. 112-septies;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed in particolare gli articoli 39, commi 3o e 4o, 45, 46, 47, 48, 49;

Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, e in data 20 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1988, n. 151;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ed in particolare l'articolo 8, comma 3;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed in particolare l'articolo 2, comma 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle compententi Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(( (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi).))

((

2.

I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti))

Art. 2

(( (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico).))

((

1.Il datore di lavoro puo' ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalita' di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2.I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti

))

Art. 3

Contenuto ed effetti dei ricorsi

1.I ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 devono contenere specifiche censure e puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati.

2.La presentazione dei ricorsi comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 45, comma 2o, del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.

Nota all'art. 3: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si vedano le note alle premesse.

Art. 4

(( (Modalita' di presentazione dei ricorsi).)) ((

1.I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalita' telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti)).

Art. 5

Termini per la decisione dei ricorsi

1.Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.

2.I procedimenti contenziosi previsti agli articoli 1 e 2 sono sospesi qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all'autorita' giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione e' disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La prosecuzione dei procedimenti e' disposta, d'ufficio o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio richiamato all'articolo 3, comma 2.

Art. 6

Abrogazioni

1.Sono abrogati gli articoli 39, commi 3o, 4o e 5o, 45, comma 1o, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; l'articolo 26 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289

Note all'art. 6: - Per il il riferimento agli articoli 39, commi terzo e quarto, 45, comma primo, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, abrogati dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2001, n. 17, s.o., reca: "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione". - Si trascrive il testo dell'art. 26 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, abrogato dal presente regolamento: "Art. 26 (Contenzioso amministrativo). - 1. Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi compresi i provvedimenti adottati direttamente dall'Inail stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, il datore di lavoro puo' ricorrere direttamente - per il tramite della direzione regionale territorialmente competente - al consiglio di amministrazione dell'Inail nel termine e secondo le modalita' previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'Inail opposizione da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi. 2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia della sede dell'Inail, l'opposizione stessa si intende respinta. 3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dalla sede dell'Inail oppure nel caso di mancata pronuncia nel termine di cui al secondo comma del presente articolo, il datore di lavoro puo' proporre ricorso al predetto consiglio di amministrazione - per il tramite della direzione regionale territorialmente competente - nel termine e con le modalita' previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico. Il provvedimento della sede dell'Inail di rigetto totale o parziale dell'opposizione deve essere motivato. 4. Nella opposizione alla sede dell'Inail o nel ricorso al consiglio di amministrazione medesimo, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni e i motivi delle eccezioni stesse. 5. La decisione del consiglio di amministrazione e' definitiva".

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