DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2001, n. 316

Type DPR
Publication 2001-05-23
Ultimo aggiornamento 2011-07-26
State In force
Source Normattiva
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6.La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 9 e' effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

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6-bis.Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

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7.I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

Art. 14

Accordi decentrati

1.Gli accordi decentrati sono stipulati, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.

4.L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica sara' effettuata dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15

Copertura assicurativa

Art. 16

Struttura del trattamento economico

Art. 17

Stipendio tabellare

1.A decorrere dal 17 giugno 2000 lo stipendio tabellare e' stabilito, per ciascuna qualifica della carriera prefettizia, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': prefetto.... L. 97.379.000. viceprefetto.... " 51.436.000. viceprefetto aggiunto... " 32.627.000

2.A decorrere dal 1o gennaio 2001 lo stipendio tabellare e' rideterminato, per ciascuna qualifica della carriera prefettizia, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': prefetto.... L. 102.381.000. viceprefetto.... " 61.138.000. viceprefetto aggiunto... " 45.954.000

Art. 18

Indennita' integrativa speciale

1.A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': prefetto.... L. 17.498.000 viceprefetto.... " 16.006.000 viceprefetto aggiunto.... " 12.860.000 ((1))

Art. 19

Retribuzione individuale di anzianita'

1.In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.

2.La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

3.All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'articolo 20, secondo le modalita' indicate dal comma 4.

4.A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.

Art. 20

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

2.Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.

3.Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1o luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a).

4.Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.

5.Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo. (1) (2) (3) ((4))

Art. 21

Retribuzione di posizione

2.Per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2001 gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle somme percepite a titolo di salario accessorio, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario indicati all'articolo 20, comma 1, lettera a). Gli importi stabiliti dal comma 1 sono erogati a decorrere dal 1o luglio 2001.

3.A decorrere dal 1o luglio 2001, l'indennita' di cui all'articolo 43, comma 20, della legge 1o aprile 1981, n. 121, continua ad essere corrisposta ai prefetti nelle misure vigenti alla data del 30 giugno 2001.

4.Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta, a decorrere dal 1o luglio 2001, la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella delle lettere b), e) e g) del comma 1, in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza.

5.In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione di cui al comma 1, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di L. 15.508.000 ad un massimo di L. 50.616.000.

Nota all'art. 21: - L'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente: "Art. 25 (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione".

Art. 22

Retribuzione di risultato

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2.Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1 possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.

3.In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 21, comma 1, i parametri per l'attribuzione della retribuzione di risultato saranno determinati in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato di cui al comma 1, tra un massimo di 100 e un minimo di 31.

Art. 23

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

1.Per il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2000, tenuto conto della mancata corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ai funzionari prefettizi sono corrisposte le seguenti somme lorde: prefetto.... L. 16.500.000. viceprefetto.... " 12.000.000. viceprefetto aggiunto... " 7.000.000

2.Le somme di cui al comma 1 sono erogate per l'80 per cento a titolo di retribuzione di posizione, e per il rimanente 20 per cento a titolo di retribuzione di risultato.

3.Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2 e 3, al funzionario della carriera prefettizia, in regime di lavoro a tempo parziale, compete, per il periodo in cui lo stesso fruisce di tale regime, un trattamento economico complessivo rapportato percentualmente alla prestazione lavorativa resa nel previgente ordinamento.

4.La maggiorazione dell'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, va conglobata nello stipendio previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, per la qualifica di prefetto nell'importo annuo in godimento.

Nota all'art. 23: - L'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, recante: "Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonche' in materia di erogazione di buoni pasto" e' il seguente: "Art. 1 (Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico). - 1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennita' di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessita' o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro puo' riconoscere una maggiorazione della indennita' di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unita' di personale in servizio al 1o gennaio 1996. 2. L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonche' ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonche' ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza. 3. L'indennita' di cui al comma 1, non spetta ai Ministri e ai Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari titolari di assegno vitalizio. Ai Ministri e ai Sottosegretari che non siano parlamentari l'indennita' di cui al comma 1, e' corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui alla lettera a), con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini perequativi, tale indennita' e' integrata da un assegno corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennita' stessa e l'importo dell'indennita' parlamentare. Tale trattamento economico complessivo, comprensivo dell'indennita' e dell'assegno, e' decurtato delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica di Ministro o di Sottosegretario. 4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi".

Art. 24

Effetti del nuovo trattamento economico

1.Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 17, 18, 19 e 21 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2.La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 23, commi 1 e 2.

3.Le misure dello stipendio tabellare e dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 17 e 18 non hanno effetti sulle tariffe orarie dei compensi per lavoro straordinario.

Art. 25

Indennita' di bilinguismo

1.A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento ed aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua attestato A .... L. 408.000 attestato B .... L. 340.000 attestato C .... L. 272.000 attestato D .... L. 245.000

3.L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 e' posto a carico del fondo di cui all'articolo 20, comma 4.

Note all'art. 25: - L'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante: "Indennita' speciale di 2a lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale" e' il seguente: "Art. 1. - 1. Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti misure: a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali .... L. 30.000; b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate.... L. 25.000; c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali .... L. 20.000; d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permenenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare .... L. 18.000. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo". - L'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle misure dell'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti pubblici nella regione Trentino-Alto Adige", e' il seguente: "Art. 1. - A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue: da L. 301.278 a L. 337.130; da L. 251.065 a L. 280.942; da L. 200.852 a L. 224.753; da L. 180.766 a L. 202.277". - L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, recante: "Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta", e' il seguente: "Art. 3. - 1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986: 1a fascia: personale inquadrato al 7o livello retributivo e superiori: L. 210.405; 2a fascia: personale inquadrato al 5o e 6o livello retributivo: L. 175.338; 3a fascia: personale inquadrato al 4o e 3o livello retributivo: L. 140.270; 4a fascia: personale inquadrato al 2o e 1o livello retributivo: L. 126.243. A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi: 1a fascia: L. 241.965; 2a fascia: L. 201.638; 3a fascia: L. 161.310; 4a fascia: L. 145.179. 2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta. 3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454".

Art. 26

Disapplicazioni

Note all'art. 26: - Gli articoli 14, 36, 39, 40, 41, 68, commi da 1 a 8, 69, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", sono i seguenti: "Art. 14 (Orario di servizio). - L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore. Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato e' tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi". "Art. 36 (Congedo ordinario). - L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese. Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio. L'impiegato non puo' rinunciare al congedo. Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo". "Art. 37 (Congedo straordinario). - All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario. In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni. Il congedo straordinario e' concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni". "Art. 39 (Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario). - L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario". "Art. 40 (Trattamento economico durante il congedo). - Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti". "Art. 41 (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio). - All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'. Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40". "Art. 68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio). - L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario. Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresi', a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato". "Art. 69 (Aspettativa per motivi di famiglia). - L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio. L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa". "Art. 70 (Cumulo di aspettative). - Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravita' il Consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi". "Art. 71 (Dispensa dal servizio per infermita). - Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130". - L'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente: "Art. 30 (Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato). - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di trentasei ore settimanali. La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico". - Gli articoli 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3", sono i seguenti: "Art. 18 (Rinvio od interruzione del congedo ordinario). - Nei casi di rinvio od interruzione del congedo ordinario previsti dall'ultimo comma dell'art. 36 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'impiegato puo' rispettivamente fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui tale diritto ha maturato". "Art. 19 (Modalita' per la richiesta del congedo straordinario). - Ai fini dell'osservanza del limite massimo di durata dei congedi straordinari di cui al terzo comma dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la concessione del primo congedo straordinario non puo' superare di regola, nell'anno, il periodo di un mese. Nella domanda di richiesta di ulteriore congedo straordinario avanzata nello stesso anno l'impiegato deve indicare se trovasi nelle condizioni previste dal secondo comma del citato art. 37". "Art. 30 (Denuncia dell'infermita). - La domanda di collocamento in aspettativa per infermita' deve essere presentata in via gerarchica all'autorita' competente, ai sensi dell'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermita' e la presumibile durata di questa. L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avra' durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni. Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione puo' collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli articoli 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". "Art. 31 (Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio). - L'aspettativa per infermita' puo' essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione". "Art. 32 (Visita di controllo). - L'autorita' competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione. Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermita' dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata. L'impiegato, ove lo creda, puo' farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso. Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato. Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresi' la durata". "Art. 33 (Annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa). - I provvedimenti con i quali e' disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare". "Art. 34 (Visite di controllo durante l'aspettativa). - L'Amministrazione puo' in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalita' previste dall'art. 32. Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta all'impiegato di riprendere il servizio, la competente autorita' dispone la cessazione della posizione di aspettativa assegnando all'impiegato un termine per la riassunzione del servizio". "Art. 47 (Computo del quinquennio per la determinazione della durata massima dell'aspettativa). - Ai fini della determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal secondo comma dell'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera il quinquennio che verra' a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato". - L'art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato" e' il seguente: "Art. 15 (Congedo ordinario). - Il congedo ordinario e' stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non piu' di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo art. 133. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo". - L'art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", e' il seguente: "Art. 3 (Pubblico impiego) - (Omissis). 37. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni . 38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo. 39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Per il primo giorno di ogni periodo interrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario . 40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 1o febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. 40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi. 41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni". - L'art. 22, commi 22, 23, 24 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente: "Art. 22 (Personale). - (Omissis). 22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario , ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno. 23. Al comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano sono inserite le seguenti: "nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche'". 24. Dopo il comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il seguente: "40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi . 25. (Omissis). 26. Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica". - La legge 17 aprile 1984, n. 79, reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio". - La legge 8 marzo 1985, n. 72, reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato". - L'art. 3 della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante: "Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia" e' il seguente: "Art. 3. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi: a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a norma dell'art. 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121; b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII. 2. Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianita' di servizio nella qualifica o nel grado e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalita' e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento e' inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianita' di servizio comunque prestato. 3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli degli ufficiale del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VII agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato. 4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, le disposizioni dell'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. 5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1o gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi". - L'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, recante: "Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", e' il seguente: "Art. 22 (Attribuzione del IX livello retributivo). - 1. A decorrere dal 1o luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis, di cui all'art. 43, comma settimo, lettera g), della legge 1o aprile 1981, n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sotto indicate: a) dal 1o luglio 1988 al 30 settembre 1989 L. 13.973.000; b) dal 1o ottobre 1989 al 30 giugno 1990 L. 16.170.000; c) dal 1o luglio 1990 L. 18.071.000. 2. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'art. 3 del predetto decreto l'ordinale: "VIII-bis e' sostituito dal seguente: "IX ". - L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, recante: "Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno", e' il seguente: "Art. 17 (Trattamento economico). - Ai vice consiglieri di prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera e), settimo comma, dell'art. 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Ai direttori di sezione ed ai direttori di sezione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera f) del settimo comma dell'art. 43 della legge suddetta. Ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i vice questori aggiunti del ruolo della Polizia di Stato di cui alla lettera g) del settimo comma dell'art. 43 della legge citata". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999". - La legge 20 novembre 1982, n. 869, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato". - La legge 10 ottobre 1986, n. 668, reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - L'art. 2, comma 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione", e' il seguente: "Art. 2. - (Omissis). 14. Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato all'art. 43, ventitreesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza o di continuita' compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza compete, a decorrere dal 1o gennaio 1984, una indennita' mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50% di quella fissata al punto 3.1 dell'accordo di cui all'art. 1 e al precedente primo comma per il personale della Polizia di Stato di corrispondente livello". - L'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, recante: "Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonche' in materia di erogazione di buoni pasto" e' riportato nella nota all'art. 23. - L'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' il seguente: "Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. 2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. 3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego. 5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello. 6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999".

Art. 27

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 34.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 72.290 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede: quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 2000, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e, quanto a lire 72.290 milioni, a decorrere dall'anno 2001, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bianco, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 128 Ammesso al "Visto" ai sensi della deliberazione della Sezione del

controllo adottata nell'adunanza del 26 luglio 2001, con esclusione:

dell'art. 15, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole

"contabile, amministrativa e/o erariale" e "ivi compresa l'amministrazione dell'interno".

Nota all'art. 27: - L'art. 19, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), e' il seguente: "Art. 19. - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. 5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

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