DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 331
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in avanti denominata legge;
Visti, in particolare, l'articolo 31 della citata legge che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attivita' e gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa dell'approvazione dei piani di bacino, e l'articolo 25 che prevede, tra l'altro, che gli interventi si attuino mediante programmi triennali desunti dalla pianificazione di bacino anche eseguita per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della citata legge;
Visto l'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1990, n. 79, con il quale e' stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1992, n. 8 e in data 18 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1996, n. 7, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attivita' conoscitive dello Stato, delle autorita' di bacino e delle regioni e concernenti i criteri per la pianificazione di bacino;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1o marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1991, n. 96, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289, con il quale e' stata approvata la ripartizione nel triennio 1997-1999 delle risorse stanziate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), tabella C, per le finalita' di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, in ragione di lire 420 miliardi per l'anno 1997, lire 310 miliardi per l'anno 1998 e lire 310 miliardi per l'anno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, con il quale e' stata approvata la ripartizione per il quadriennio 1998-2001 delle ulteriori risorse stanziate dalle leggi 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998) e 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), tabella C, per le finalita' di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1998, lire 390 miliardi per l'anno 1999 e lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, di complessivi 2.210 miliardi, ripartiti in ragione di 730 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e 750 miliardi per l'anno 2002;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, di complessivi 2.230 miliardi, ripartiti in ragione di lire 530 miliardi per l'anno 2001, 550 miliardi per l'anno 2002 e 1.150 miliardi per l'anno 2003;
Considerato che le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), e 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), recano integrazioni e rimodulazioni degli stanziamenti recati dalla legge finanziaria 1999, ripartiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, e precisamente in aumentoper lire 30 miliardi per l'anno 2000 e in diminuzione per lire 170 miliardi per l'anno 2001, nonche' risorse rimodulate pari a lire 550 miliardi per l'anno 2002 e a lire 1.150 miliardi per l'anno 2003;
Ritenuto che le predette somme debbano essere destinate al finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della piu' volte citata legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' approvati, e degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della legge citata sulla difesa del suolo, considerato che ad oggi non e' stato possibile definire il programma nazionale di intervento di cui all'articolo 25 e nelle more della definizione complessiva della pianificazione di bacino, nonche' per proseguire la formazione del programma sperimentale di interventi di rilievo nazionale ai sensi del medesimo articolo 25, in attesa di una piu' aggiornata programmazione dei finanziamenti;
Considerato che, successivamente alla ripartizione disposta con il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, sono emerse ulteriori esigenze finanziarie, relativamente agli anni 2000 e 2001, per le seguenti finalita':
progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e a lire 63 miliardi per l'anno 2001;
programmi di potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali, pari a lire 5 miliardi per l'anno 2000;
Considerate le ulteriori esigenze finanziarie per l'anno 2002 dei progetti di cui alla lettera a) de1 punto che precede, pari a lire 70 miliardi.
Ritenuto di destinare le ulteriori risorse finanziarie dell'anno 2000, pari a lire 30 miliardi, alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del punto che precede;
Ritenuto, nel procedere ad una nuova ripartizione delle risorse finanziarie per l'anno 2001 sostitutiva di quella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, di confermare la somma di lire 150 miliardi destinata dall'articolo 1 del predetto decreto ai progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 del Comitato dei Mini-stri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di confermare la quota di riserva di lire 10 miliardi per i servizi tecnici nazionali, di destinare la somma di lire 63 miliardi alle finalita' di cui alla lettera a) del punto che precede, ed infine di destinare la somma di lire 307 miliardi ai programmi di cui all'articolo 4 del predetto decreto;
Ritenuto pertanto di destinare la somma di lire 1.680 miliardi relativa al biennio 2002-2003, pari alla dotazione complessiva di lire 1.700 miliardi al netto di lire 20 miliardi riservati all'adeguamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali:
nella misura di lire 70 miliardi a valere sull'esercizio 2002 alle ulteriori esigenze dei progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999;
nella misura di lire 1.376 miliardi di cui lire 390 miliardi a valere sull'esercizio 2002 e 986 miliardi a valere sull'esercizio 2003, al finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' approvati, e degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima legge, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della medesima, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino e della predisposizione dei programmi triennali di intervento previsti dall'articolo 21 della legge, ripartendoli tra bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale sulla base dei coefficienti utilizzati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 per la ripartizione degli importi di cui all'articolo 2 del medesimo;
nella misura di lire 234 miliardi, di cui lire 80 miliardi a valere sull'esercizio 2002 e lire 154 miliardi a valere sull'esercizio 2003, alla formazione di un ulteriore programma di interventi di rilievo nazionale da selezionare nell'ambito di proposte inoltrate dalle autorita' di bacino e dalle regioni, che discendano da piani stralcio o comunque da studi idraulici e idrogeologici adottati dalle autorita' di bacino e dalle regioni, che consentano di valutare la rilevanza di bacino e l'efficacia in termini di riduzione del rischio e che rilevino le criticita' di bacino idrografico, con priorita' per le seguenti tipologie di intervento:
programmi per la difesa integrata delle coste coordinati a scala interregionale e su unita' fisiografiche omogenee, anche attraverso modalita' di intervento ambientalmente compatibili quali il ripascimento degli arenili e con particolare riguardo alle necessita' di difesa degli abitati;
programmi per la riduzione del rischio idraulico nelle aree urbane particolarmente esposte e degradate dove, agli obiettivi della sicurezza delle persone e dei beni esposti si possano associare obiettivi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua interessati;
programmi di riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi integrati di sistemazione e consolidamento dei versanti a livello di sottobacino o di aree omogenee tali da perseguire benefici quantificabili a seguito della realizzazione degli interventi.
Ritenuto di confermare anche per gli anni 2002 e 2003 una quota di riserva di lire 10 miliardi per ciascun anno per l'adeguamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.
Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, adottata nella seduta del 13 marzo 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si e' espressa ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 marzo 2001;
Sentita la Conferenza unificata, che si e' espressa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella seduta del 22 marzo 2001;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per gli affari regionali; Decreta:
Art. 1
1.La ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1999 e' sostituita per l'anno 2001 dalla ripartizione di cui all'allegata tabella 1 costituente parte integrante del presente decreto, che ripartisce anche gli stanziamenti integrativi per l'anno 2000, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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