DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 361

Type DPR
Publication 2001-08-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 60;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'articolo 11;

Visto il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, ed in particolare l'articolo 5;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000, n. 149;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono scaduti il 22 giugno 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Cessazione dell'operativita' delle procedure

1.Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione, erogazione e controllo dei relativi contributi, e' dichiarata la cessazione dell'operativita' delle procedure di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

2.Il provvedimento di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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