DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 363
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 61;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 1 agosto 1988, n. 340;
Visto la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare gli articoli 9 e 11, comma 1, lettera e);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Acquisito il parere della X commissione attivita' produttive della Camera dei deputati il 7 maggio 2001 e preso atto che la competente commissione del Senato non si e' pronunciata nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Determinazione dei compensi
1.I consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennita' di funzione o le altre forme di compenso, comunque deno-minato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonche' delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione.
2.Le indennita' spettanti ai presidenti sono ricomprese tra un minimo ed un massimo rispettivamente pari a: 50 e 70 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese, 70 e 90 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 80.000, 90 e 130 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate oltre 80.000 imprese. Per gli altri componenti, i consigli camerali determinano i compensi, diversificandoli, in relazione alla carica rivestita.
3.I consigli camerali ed i consigli delle unioni regionali e dei centri estero determinano i compensi per i componenti, rispettivamente, degli organi delle aziende speciali delle camere di commercio, delle unioni regionali e dei centri estero in misura non superiore al 40 per cento degli importi stabiliti per i componenti dei corrispondenti organi della camera di commercio, per i primi, e della camera di commercio capoluogo di regione, per gli altri.
4.I consigli di cui al comma 3 provvedono ogni tre anni all'adeguamento delle indennita' e degli altri compensi di cui al presente articolo nel rispetto del tetto dell'inflazione programmata.
5.Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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