LEGGE 5 ottobre 2001, n. 367

Type Legge
Publication 2001-10-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Capo I Ratifica, esecuzione ed attuazione dell'accordo tra Italia e svizzera, fatto a Roma il 10 settembre 1998

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato "Accordo". 2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2
1.

Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo in errore l'autorita' amministrativa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entita' comporta un reato fiscale.

Art. 3
1.

Il Ministro della giustizia non da' corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocita'.

Art. 4
1.

Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne da' immediata comunicazione all'autorita' che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.

Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 729 del codice di procedura penale: "Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. 2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.".

Art. 5
1.

Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorita' giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.

Art. 6
1.

Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorita' straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale. 2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale.

Art. 7
1.

Nel caso in cui l'imputato e' cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo 1, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.

Art. 8
1.

Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale. E' tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione. 2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero. 3. La sospensione e' revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. 4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Capo II MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 9
1.

All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale".

Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 696 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale). - 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. 2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.".

Art. 10
1.

Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 726," sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente: "1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti di corte d'appello, la stessa e' trasmessa, direttamente dall'autorita' straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorita' giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia". 3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis".

Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 724 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 724 (Procedimento in sede giurisdizionale). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si puo' dare esecuzione alla rogatoria dell'autorita' straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti. 1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti di corte d'appello, la stessa e' trasmessa, direttamente dall'autorita' straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorita' giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'art. 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia. 2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis. 3. Il presidente della Corte fissa la data dell'udienza e ne da' comunicazione al procuratore generale. 4. La corte di esecuzione alla rogatoria con ordinanza. 5. L'esecuzione della rogatoria e' negata: a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; b) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria; c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. 5-bis. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 726 del codice di procedura penale: "Art. 726 (Citazione di testimoni a richiesta dell'autorita' straniera). - 1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorita' giudiziaria straniera, e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'art. 167.". - L'art. 726-ter del codice di procedura penale e' stato introdotto dall'art. 11 della legge qui pubblicata. - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 1 del codice di procedura penale: "1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art. 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli altri e i documenti che ritiene necessari". - Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale: "Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullita'. 6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano la disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.". - Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale: "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 416-bis o 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 461-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'art. 291-quarter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

Art. 11
1.

Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita' giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158. Art. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorita' amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.

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