DECRETO 30 marzo 2001, n. 400

Type Decreto
Publication 2001-03-30
Ultimo aggiornamento 2007-11-10
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 24 del predetto decreto legislativo che prevede interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi come modificato dall'articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 che prevede il finanziamento delle societa' finanziarie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attivita';

Considerato che il comma 5 dell'articolo 24 attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei predetti finanziamenti;

Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che dispone l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano cambi;

Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attivita' indicate nel citato articolo 106, in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti ad una apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;

Visto l'articolo 155 del predetto decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma del-l'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 14951 del 30 maggio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari

2.Ciascun consorzio o cooperativa non deve detenere piu' del venti per cento del capitale della societa' finanziaria. Per quanto concerne la distribuzione sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera c), i trenta consorzi e cooperative debbono avere sede legale almeno in una regione del Nord, in una regione del Centro ed in una regione del Mezzogiorno.

((

3.Le partecipazioni al capitale delle societa' finanziarie di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera c), non possono superare complessivamente il quarantanove per cento. I confidi costituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, associno anche imprese appartenenti a settori economici diversi da quelli indicanti nel richiamato articolo 9, possono presentare alla controgaranzia delle societa' finanziarie di cui al precedente comma 1, operazioni di garanzia riguardanti esclusivamente imprese del commercio e del turismo e dei servizi.

))

Art. 2

Attivita' agevolabili

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 3

Misura e tipologia dell'agevolazione

1.Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' concesso un contributo diretto ad incrementare la disponibilita' del fondo di garanzia interconsortile delle societa' finanziarie di cui all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie a favore dei confidi soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo e' concesso nella misura massima di dieci volte la consistenza del predetto fondo alla data di presentazione della domanda e nel limite di dieci miliardi per ciascuna societa' finanziaria, partecipata da trenta confidi. In presenza di una partecipazione di confidi in misura superiore a 30, il contributo statale e' aumentato proporzionalmente come segue: da 31 a 40 confidi, contributo massimo di lire 15 miliardi, da 41 a 50 confidi contributo massimo di lire 20 miliardi, oltre 51 confidi contributo massimo di 25 miliardi.

3.In relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per i programmi ritenuti agevolabili e' concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilita' del fondo del consorzio e/o cooperativa che risulta dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo e' concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di lire tre miliardi per ciascuna operazione di fusione. Non sono ammissibili operazioni di fusione realizzate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. Le operazioni di fusione non ancora realizzate alla predetta data devono comunque essere ultimate entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo.

5.Per fondo di garanzia interconsortile costituito dalle societa' finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, si intende la disponibilita' monetaria su un deposito bancario vincolato denominato "deposito fondo di garanzia interconsortile articolo 24 decreto legislativo n. 114 del 1998" costituito con risorse provenienti dal patrimonio della societa' e da appostarsi in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale. Tale deposito, purche' vincolato, puo' essere costituito anche attraverso titoli obbligazionari garantiti dallo Stato.

Note all'art. 3: - Con riferimento alla comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis ), e' stato pubblicato nella G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001. - Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, e' stato pubblicato nella G.U.C.E. L 161 del 26 giugno 1999.

Art. 4

Modalita' di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni

1.La domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale della societa' finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, e' presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo lo schema approvato con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto, che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua inoltre l'eventuale documentazione da allegare alla predetta domanda e fissa i termini per la presentazione delle domande che pertanto potranno essere trasmesse a partire da tale data.

2.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, avvalendosi della procedura automatica ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la completezza e la regolarita' delle domande e, controllate le disponibilita' finanziarie, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande medesime fissati ai sensi del comma 1, concede il contributo, sulla base delle richieste effettivamente pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse finanziarie, e' ridotto proporzionalmente al fabbisogno conseguente alle domande presentate.

3.Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), entro trenta giorni dalla data di concessione, il contributo e' erogato alla societa' finanziaria.

5.Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ai fini dell'erogazione, il consorzio o la cooperativa risultante dalla fusione trasmette alla societa' finanziaria, entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'operazione di fusione ovvero dalla data di concessione del contributo nel caso in cui la fusione sia stata gia' realizzata alla data di presentazione della domanda, la richiesta di erogazione allegando idonea documentazione secondo le indicazioni di cui al comma 7. La societa' finanziaria, entro i successivi trenta giorni, accerta la regolarita' della documentazione ricevuta e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione secondo lo schema di cui al medesimo comma 7. Sulla base di tale certificazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante al consorzio o cooperativa risultante dalla fusione.

6.Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), ai fini dell'erogazione, sia per i progetti realizzati direttamente dalla societa' finanziaria, sia per i progetti realizzati dalle societa' partecipate, si rimanda a quanto indicato al comma 4.

7.Gli schemi e l'eventuale documentazione da allegare sia per la richiesta di erogazione da parte dei consorzi e delle cooperative soci e delle societa' partecipate, sia per la domanda di erogazione della societa' finanziaria sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1.

8.Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), a conclusione dell'intero programma agevolato ed entro i successivi trenta giorni, la societa' finanziaria presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposito rendiconto finale, redatto secondo le modalita' stabilite con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1.

9.Per ciascuno dei programmi agevolati, ed in relazione ai singoli progetti che lo compongono, l'ammontare dei contributi erogati non puo' essere superiore a quello concesso.

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente: "Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva". - Il testo dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente: "4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse disponibili".

Art. 5

Esclusioni

1.Qualora la domanda di accesso alle agevolazioni sia viziata o priva di uno o piu' dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti salvi i casi elencati al successivo comma 2, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda e' respinta.

Art. 6

Controlli, revoche e sanzioni

1.Successivamente all'erogazione del contributo, e' effettuata l'attivita' di controllo degli elementi esposti nelle domande dalla societa' finanziaria beneficiaria degli interventi. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), l'attivita' di controllo e' estesa anche ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi soci della societa' finanziaria e alle societa' da quest'ultima partecipate. Ai medesimi soggetti, nell'ambito dell'effettuazione di tale attivita', puo' essere richiesta l'eventuale documentazione ritenuta necessaria. L'attivita' di controllo e' conclusa entro centoventi giorni dall'erogazione del contributo, con la comunicazione scritta del relativo esito al soggetto beneficiario.

2.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso le societa' finanziarie, i consorzi e le cooperative soci, nonche' presso le societa' partecipate dalle societa' finanziarie medesime per i quali sono state concesse le agevolazioni.

3.Qualora i controlli documentali, ovvero le ispezioni, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni, il Ministro revoca le medesime, che dovranno essere restituite dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5.Entro sei mesi dalla cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) delle societa' finanziarie e/o dei consorzi o cooperative risultanti da fusioni, il contributo concesso per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), non impegnato per la prestazione di garanzie deve essere restituito, comprensivo degli interessi maturati dalla data di cessazione, scioglimento e liquidazione. Per le somme impegnate, la restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.

Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente: "4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto". - Per il decreto ministeriale 31 marzo 1999, n. 248, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, vedi note alle premesse.

Art. 7

Risorse finanziarie disponibili

1.Con il medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle necessarie per le spese di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

((3. A decorrere dai tre anni successivi alla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore delle societa' finanziarie, gli interessi che maturano sull'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 30 marzo 2001, n. 400, sono acquisiti dalle societa' finanziarie ad incremento dell'importo del contributo citato, dedotte le spese di gestione della societa'. Gli amministratori devono dare evidenza contabile di tali spese nella relazione di bilancio.))

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'

produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 53

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