LEGGE 6 dicembre 2001, n. 437
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è sostituito dal seguente: "2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e gli articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorrere dal 1 luglio 2002". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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