LEGGE 15 dicembre 2001, n. 438
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374 All'articolo 1: nella rubrica, la parola: "internazionale" e' sostituita dalle seguenti: "anche internazionale"; il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'articolo 270-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 270-bis. (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego""; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270- bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto""; i commi 3 e 4 sono soppressi; il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalita' dello Stato" e' aggiunta la seguente: "italiano""; dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "da' rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione". 5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, dei codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza e' prestata". 5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresse". L'articolo 2 e' soppresso. All'articolo 3. al comma 1, le parole: "dall'articolo 270-quater" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 270-ter"; al comma 2, le parole: "ai delitti con finalita' di terrorismo internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "ai delitti con finalita' di terrorismo". All'articolo 4: al comma 1, le parole: "operazioni di polizia previamente autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5", le parole: "anche internazionale" sono soppresse, le parole: "per cui procedono" sono soppresse, la parola: "indirettamente" e' sostituita dalle seguenti. "per interposta persona" e, dopo la parola: "documenti", e' inserita la seguente: ", stupefacenti"; al comma 2, dopo la parola: "utilizzare" sono inserite le seguenti: "documenti, identita' o", e dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "al piu' presto e comunque"; al comma 6, primo periodo, le parole: "quando richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "se necessario o se richiesto" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati"; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo or-gano nel corso della operazione delle modalita' e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonche' dei risultati della stessa"; al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalita' per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4". All'articolo 5. al comma 1, all'alinea, le parole: "norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato" sono sostituite dalle seguenti: "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate"; al comma 1, capoverso Art. 226, nella rubrica, dopo la parola. "controlli" e' inserita la seguente: "preventivi" e sono soppresse le parole: "a fini di prevenzione"; al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, dopo la parola. "telematica," sono inserite le seguenti: "nonche' all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale" e le parole: "di procedura penale", ovunque ricorrano, sono soppresse; al comma 1, capoverso Art. 226, il comma 2 e' sostituito dal seguente. "2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attivita' di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni e' data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni"; al comma 1, capoverso Art. 226, comma 5, sono aggiunte, infine, le parole: ", fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attivita' di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attivita' medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di deposizione ne' essere altrimenti divulgate"; al comma 3, le parole: "articolo 226, come modificato" sono sostituite dalle seguenti. "articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito"; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni". All'articolo 6. al comma 1, le parole: "n. 4, del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "n. 4)". All'articolo 8: al comma 1, all'alinea, le parole: "norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"; il comma 2 e' soppresso. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - (Notificazioni). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. 2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalita' di cui al comma 2". 2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della polizia giudiziaria" sono soppresse. 3. E' abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 dei codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresi' l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161"". All'articolo 10: al comma 1, le parole: "al capitolo 1249" sono sostituite dalle seguenti: "all'unita' previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249)", dopo le parole: "puo' essere ripartita" sono inserite le seguenti: "ai medesimi fini" e dopo le parole: "anche tra" la parola: "gli" e' soppressa. Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente. "Art. 10-bis. - (Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente: "3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter". 2. All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: "1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale dei capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime. 4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144".
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