DECRETO 31 ottobre 2001, n. 440

Type Decreto
Publication 2001-10-31
Ultimo aggiornamento 2001-12-20
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 recante disposizioni relative al doping;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 luglio 2001, n. 128/2001;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il presente regolamento stabilisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, in seguito denominata Commissione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376: "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping": "Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive). - 1. E' istituita presso il Ministero della sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di seguito denominata "Commissione , che svolge le seguenti attivita': a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 3; b) determina, anche in conformita' alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attivita' sportive stesse; c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli della tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita' sportive; d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping; f) puo' promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attivita' sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello sport. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione. 3. La Commissione e' composta da: a) due rappresentanti del Ministero della sanita', uno dei quali con funzioni di presidente; b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali; c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; e) due rappresentanti del CONI; f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori; g) un rappresentante degli atleti; h) un tossicologo forense; i) due medici specialisti di medicina dello sport; l) un pediatra; m) un patologo clinico; n) un biochimico clinico; o) un farmacologo clinico; p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva; q) un esperto in legislazione farmaceutica. 4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti. 5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile. 6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.". - La legge 29 novembre 1995, n. 522, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

1.La Commissione e' costituita nel rispetto dei criteri prescritti dall'articolo 3, commi 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3, commi 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

1.Il Presidente viene nominato dal Ministro della salute.

Art. 4

1.I componenti rimangono in carica per la durata di quattro anni e non sono rieleggibili.

2.Le dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione che le inoltra al Ministro della salute.

Art. 5

1.E' istituito presso il Ministero della salute un ufficio di segreteria della Commissione di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, composto da personale e diretto da un dirigente del Ministero.

2.L'ufficio di segreteria svolge le necessarie attivita' di supporto per la Commissione, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni e l'attuazione delle deliberazioni adottate.

Art. 6

1.L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno sette giorni prima della riunione cui si riferisce.

2.La Commissione puo' essere convocata ad istanza di almeno otto componenti.

3.Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno dieci componenti.

4.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parita' dei voti espressi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente.

5.Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

6.Il segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei componenti presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni ed indicando i partecipanti ed il risultato delle votazioni.

7.I verbali sono raccolti e conservati presso la segreteria della Commissione.

Art. 7

1.I componenti percepiscono per la partecipazione alle riunioni della Commissione un gettone di presenza di L. 500.000 lorde.

2.La spesa massima consentita per il compenso dei componenti della Commissione e le spese per il suo funzionamento e l'attivita' viene determinata nell'ammontare di lire 2 miliardi all'anno.

Art. 8

Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro per i beni e le attività culturali Urbani

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 2

Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a f) della legge 14 dicembre 2000, n. 376, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376: "2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicate nel comma 2". - Per la Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376: "1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanita' i dati relativi alle quantita' prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialita' farmaceutica".

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