DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2001, n. 450

Type Decreto-legge
Publication 2001-12-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 14 (in G.U. 27/02/2002, n.49).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonche' di assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, cosi' da consentire il proseguimento della attivita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo)

1.La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, gia' disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogata fino al 30 giugno 2002. ((3))

Art. 2

Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo

1.Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, e' prorogato sino al 31 marzo 2002. ((2))

((

1-bis.Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonche' in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese commerciali.

1-quinquies.I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.

1-sexies.E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di operativita' dell'intervento di cui al presente articolo. ))

Art. 3

(( (Entrata in vigore) ))

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Marzano, Ministro delle attivita' produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.