DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n. 461
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato): "Art. 169 (Ammissibilita' della domanda). - La domanda di trattamento privilegiato non e' ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte. Il termine e' elevato a dieci anni qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo.". - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3: "5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10, legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.".
Art. 18
Disposizione transitoria
1.I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonche' di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneita' al servizio, gia' presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)), e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento.
2.Gli accertamenti di inabilita' non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di inidoneita' al servizio.
3.Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.
Art. 19
Norme finali e di coordinamento
1.I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.
2.Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennita' collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di definitivita' delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.
3.Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.
4.L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneita' al servizio; il termine per la presentazione del ricorso e' in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
5.Le regioni e le province autonome provvedono alle finalita' e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.
Note all'art. 19: - La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.". - Si riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 5: "Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta: dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente; da due ufficiali superiori medici, membri. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato." - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11, reca: "Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni, ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.".
Art. 20
Abrogazioni
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, Il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160
Note all'art. 20: - La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.". (Gli articoli dall'1 al 10 e l'art. 15 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica. L'art 5 e' abrogato per la parte non richiamata dall'art. 19 del regolamento che qui si pubblica.). - Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1928, n. 122, reca: "Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.". (Gli articoli dall'1 al 18 e gli articoli dal 22 al 36 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.). - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.". (L'art. 130 e' abrogato dal regolamento che qui si pubblica). - Si riporta il testo dell'art. 129, come modificato dal regolamento che qui si pubblica: "Art. 129 (Dispensa). - Puo' essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonche' quello che abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento. Ai fini del precedente comma e' considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al "buono . All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni. (Commi 4 e 5 abrogati dal regolamento che qui si pubblica). E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1957, n. 200, reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". (Gli articoli 39, 40 e 56 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.). - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, reca: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.". (Gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.). - Si riporta il testo dell'art. 175 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dal regolamento che qui si pubblica: "Art. 172 (Accertamenti sanitari). - (Commi abrogati dal regolamento che qui si pubblica). Per coloro che risiedono all'estero la visita e' effettuata, per delega della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa.". - La legge 21 settembre 1987, n. 387, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1987, n. 220 e convertita in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.". Il comma secondo dell'art. 1 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio 1987, n. 297, non convertiti in legge. (L'art. 5-bis e' abrogato dal regolamento che qui si pubblica). - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, supplemento ordinario, reca: "Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermita' o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.". (Regolamento abrogato dal decreto che qui si pubblica.). - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.". (Comma 121 dell'art. 1 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)