DECRETO 7 novembre 2001, n. 458
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina delle modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonche' le modalita' con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa in data 25 ottobre 2001, prot. n. 2304/U-12/25-14-U.L.;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Struttura dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento
1.L'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito presso la Banca d'Italia dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, costituisce un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
2.L'archivio e' costituito dalla sezione centrale presso la Banca d'Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture.
3.I soggetti di cui al comma 2, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficiente interazione delle sezioni remote con la sezione centrale dell'archivio.
4.Qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente esterno per la gestione dell'archivio, questi e' tenuto a presentare, annualmente, una relazione sull'attivita' svolta alla Banca d'Italia quale titolare del trattamento. Si osservano le disposizioni ((di cui al capo IV del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)).
Art. 2
Dati contenuti nell'archivio
2.Sono altresi' iscritti in archivio i dati relativi all'indicazione dell'autorita' procedente, del tipo e della durata delle sanzioni e dei divieti di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, delle norme di legge violate, nonche' del cognome, del nome, del luogo, della data di nascita, del sesso, della residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale del soggetto nei cui confronti sono state applicate le suddette sanzioni.
Art. 3
Modalita' della trasmissione dei dati
1.I dati sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dalle banche, dagli uffici postali, dagli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, dai prefetti e dall'autorita' giudiziaria.
2.I soggetti indicati nel comma 1 assicurano l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati.
3.La trasmissione dei dati viene effettuata con procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio. Per la trasmissione dei dati all'archivio e per le comunicazioni che le banche, gli uffici postali e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono fare ai soggetti interessati, si tiene conto dei giorni lavorativi bancari.
Art. 4
Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell'autorita' giudiziaria
1.I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, ove non piu' opponibili, sono trasmessi dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio. La trasmissione e' effettuata decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che l'opponente abbia notificato al prefetto copia del ricorso proposto.
2.Qualora sia proposta opposizione, la cancelleria dell'ufficio giudiziario che definisce il giudizio ne comunica l'esito al prefetto, allegando copia del provvedimento irrevocabile; il prefetto, ricevuta la comunicazione, provvede tempestivamente a trasmettere i dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma 1.
3.I dati relativi alle sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria, nonche' i dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate a norma dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base a provvedimenti irrevocabili, sono trasmessi dal casellario giudiziale centrale alla sezione centrale dell'archivio.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 22 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale): "Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine e' di sessanta giorni se l'interessaro risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile". "Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone lo notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilita'".
Art. 5
Trasmissione dei dati relativi alla revoca delle autorizzazioni
2.Quando il traente non e' identificabile il trattario non effettua alcuna trasmissione di dati all'archivio.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 386: "Art. 9 (Revoca delle autorizzazioni). - 1 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-bis. 2. L'iscrizione e' effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista, quando e' decorso il termine stabilito dall'art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 3. 3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo' essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista".
Art. 6
Trasmissione dei dati relativi ai moduli di assegno non restituiti
1.I dati relativi ai moduli di assegno non restituiti sono trasmessi dal trattario alla sezione centrale dell'archivio dopo la revoca dell'autorizzazione ovvero dopo l'applicazione delle sanzioni e dei divieti di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note all'art 1.
Art. 7
Trasmissione dei dati relativi alle carte di pagamento
1.I dati relativi alle carte di pagamento e alle generalita' del responsabile dell'utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando e' revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate. ((Sono trasmessi all'archivio anche i dati relativi al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente effettuato successivamente all'iscrizione.))
Art. 8
Trasmissione dei dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento smarriti o rubati
1.I dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento rubati o smarriti sono trasmessi dal trattario o dall'emittente che riceve dal proprio cliente la comunicazione della denuncia di furto o di smarrimento.
Art. 9
Iscrizione dei dati nell'archivio
1.La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale e' affidata la gestione dell'archivio verifica la completezza dei dati trasmessi e qualora risultino incompleti li rinvia al soggetto che li ha trasmessi; questi, effettuati i necessari controlli, li ritrasmette con le rettifiche e le integrazioni.
2.La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale e' affidata la gestione dell'archivio trasmette giornalmente, per via telematica, i dati ricevuti alle banche, agli uffici postali, agli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e alle prefetture.
3.Gli effetti dell'iscrizione si producono dal momento in cui i dati inseriti nella sezione centrale dell'archivio sono consultabili presso le sezioni remote.
Art. 10
Durata delle iscrizioni
1.I dati identificativi personali iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ovvero delle sanzioni e dei divieti previsti dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della medesima legge restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.
2.I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche all'utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni.
3.I dati identificativi personali iscritti a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie restano iscritti in archivio per cinque anni.
4.I dati identificativi personali sono eliminati dall'archivio decorsi i termini indicati nei commi 1, 2 e 3.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note dell'art. 5. - Per il testo dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note all'art. 1.
Art. 11
Diritti dell'interessato
1.((Il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato sono esercitati, anche presso le sezioni remote dell'archivio, ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.)) Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare in conseguenza dell'esercizio di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati ovvero d'intesa con esso.
Art. 12
Accesso dei privati
1.Chiunque, per finalita' connesse all'applicazione della disciplina in materia di assegni bancari e postali e di carte di pagamento, puo' accedere ai dati non nominativi contenuti nell'archivio per il tramite delle banche, degli uffici postali, degli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento ovvero della Banca d'Italia. Tali dati sono pubblicati con cadenza periodica dalla Banca d'Italia.
Art. 13
Modalita' di consultazione
1.Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e il prefetto consultano i dati contenuti nell'archivio attraverso le rispettive sezioni remote dell'archivio. I dati presenti nelle sezioni remote non sono modificabili.
2.L'autorita' giudiziaria accede direttamente ai dati contenuti nella sezione centrale dell'archivio utilizzando procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio stesso.
Art. 14
Identificazione dei soggetti iscritti nell'archivio
1.Al fine di assicurare l'identificazione dei soggetti da iscrivere nell'archivio, le banche, gli uffici postali, e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono acquisire il codice fiscale dei soggetti, anche non residenti, ai quali vengono rilasciati moduli di assegno o carte di pagamento.
Art. 15
Preavviso di revoca
1.Il termine per l'invio del preavviso di revoca decorre dalla presentazione, anche in via telematica, dell'assegno al pagamento.
2.La prova del pagamento tardivo dell'assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall'interessato durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario.
Art. 16
Controlli
1.La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento, nonche' di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari e sul sistema dei pagamenti, verifica l'osservanza delle disposizioni che regolano il funzionamento dell'archivio da parte delle banche, degli uffici postali e degli emittenti carte di pagamento.
Art. 17
Disposizioni finali
1.Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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