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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474

Current text a fecha 2024-02-29

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 6;

Visti gli articoli 98, 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 254, 256, 257, 258, 260 e 261 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Acquisiti i pareri resi dalla IX commissione della Camera dei deputati e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Autorizzazione alla circolazione di prova

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1-bis.Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonche' al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, e' in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori e' inferiore a cinque, e' comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.

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2.L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a comprovare l'effettivo esercizio dell'attivita' richiesta, a norma del comma 1, per il conseguimento dell'autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa, secondo quanto stabilito al comma 1-bis. L'autorizzazione ha validita' annuale e non e' rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validita'.

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2-bis.L'autorizzazione alla circolazione di prova e' sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali e' stata rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.

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3.I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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4.La titolarita' dell'autorizzazione alla circolazione di prova e' personale e non e' cedibile. L'autorizzazione puo' essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocita' tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed e' tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e' presente il titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di societa' controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.

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5.A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2

Targhe di prova

1.Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa e' applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. E' consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.

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2-bis.Quando la targa di prova e' collocata su un veicolo gia' immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.

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3.La targa e' composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa e' bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" e' nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

4.Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello e' depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 3

(( (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa). ))

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1.In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione o della targa, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della medesima denuncia.

2.Il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta.

3.In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata unitamente alla relativa targa.

4.In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella relativa alla targa smarrita, sottratta o distrutta.

5.In caso di deterioramento della targa, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa deteriorata e della relativa autorizzazione.

6.La targa deteriorata e quella relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, ovvero l'autorizzazione deteriorata e quella relativa alla targa smarrita, sottratta distrutta o deteriorata, sono restituite all'Ufficio Motorizzazione Civile o ad uno dei soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per la relativa distruzione. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 2 e 4, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua restituzione all'Ufficio Motorizzazione Civile o al soggetto esercente l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per la relativa distruzione.

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Art. 4

Abrogazioni

2.All'articolo 100, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", di prova" sono soppresse.

3.All'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole "le disposizioni dei commi 5, 6 e 10" sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni dei commi 5 e 10".

4.L'articolo 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' abrogato per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.

5.All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse.

8.All'appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole ", in prova" sono soppresse.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro per la funzione pubblica

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Scajola, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2002 Ministeri

istituzionali, registro n. 1, foglio n. 135

Note all'art. 4: - Per i riferimenti all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 98 e 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificato dal regolamento che qui si pubblica: "Art. 98 (Circolazione di prova). - 1. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato). 2.(Comma abrogato dal decreto qui pubblicato). 3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. 4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". "Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 6. (Comma abrogato dal regolamento che qui si pubblica). 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. 8. Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare. 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalita' di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. 13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi. 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". - Si riporta il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Art. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe). - 1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli. 3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso. 4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di Polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. 5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. 6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". - Si riporta il testo dell'art. 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal regolamento che qui si pubblica: "Art. 256 (Art. 100 cod. str.) - (Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento). - 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione: a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'art. 100, comma 1, del codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice; d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice; e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice; f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice; g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice. 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice; b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice. 3. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato). 4. Si definiscono targhe di riconoscimento: a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice; b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice; c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice. 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.". - Si riporta il testo del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal regolamento che qui si pubblica: "1. I criteri per la formazione dei dati sono: a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore e' impressa in bianco la lettera I, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260; b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta "Rimorchio", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici; c) targa dei motoveicoli (fig. III.4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore e' impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260; d) targa delle macchine agricole semoventi (fig. III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico; e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici; f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico; g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici; h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri alfanumerici; i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e cinque caratteri alfanumerici; l) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica); m) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica); n) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica); o) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica); p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta "Rimorchio", il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici; r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R", cinque caratteri alfanumerici; s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.". - Si riporta il testo del paragrafo 1, punto 1.3 dell'appendice XIII al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal regolamento che qui si pubblica: "1.3. Colori. Il fondo retroriflettente deve essere: bianco per: a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli; b) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica); c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli; d) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica); e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi; f) le targhe per veicoli escursionisti esteri; giallo per: g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate; h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate; i) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica); l) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica); m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati. Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1.". - Si riporta il testo degli articoli 258 e 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificati dal regolamento che qui si pubblica: "Art. 258 (Art. 100 cod. str.) Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. - 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 x 110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a); b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli: 1) formato A: 520 x 110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b); 2) formato B: 297 x 214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) - (fig. III.4/c); c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli: 1) formato A: 486 x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336 x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) - (fig. III.4/m); d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340 x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u); e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165 x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v); e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm x 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).". "Art. 260 (Art. 100 cod. str.) - (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione). - 1. Il fondo delle targhe e' giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; e' bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremita' delle targhe per autoveicoli e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I e' bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati: a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici; b) (soppressa dal regolamento che qui si pubblica); c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'art. 134, comma 1, del codice; c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista. 2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 mm, che puo' essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui e' stampato il marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse su cui e' stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonche' per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo. 3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm e' destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validita' della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra e' destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. 4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento. 5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma 7, del codice, a partire dal 1 ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, gia' immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1 gennaio 1999, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneita' per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.". - Si riporta il testo del paragrafo 0, punto 0.2 dell'appendice XIII al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal regolamento che qui si pubblica: "0.2. Campo di applicazione. Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio."

Allegato

Allegato (previsto dall'art. 2, comma 4) Parte di provvedimento in formato grafico