LEGGE 31 gennaio 2002, n. 6

Type Legge
Publication 2002-01-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 1 dicembre 2001, n.421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 15 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 15 (Militari di Stati alleati o associati nella guerra). - Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle Forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma e' subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parita' di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna". - Si riporta il testo dell'art. 47 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 47 (Applicazione della norme del codice penale militare di pace; aumento di pena. Reato militare ai fini del codice penale e militare di guerra). - Nei casi non preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla meta' nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificamente disposto da questo codice. Costituisce altresi' reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro: 1) la personalita' dello Stato; 2) la pubblica amministrazione; 3) l'Amministrazione della giustizia; 4) l'ordine pubblico; 5) l'incolumita' pubblica; 6) la fede pubblica: 7) la moralita' pubblica e il buon costume; 8) la persona; 9) il patrimonio. Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero. Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare". - Si riporta il testo dell'art. 185 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 185 (Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani). - Il militare, che, senza necessita' o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea puo' essere aumentata. Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle Forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti.". - Gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19 e 20 del codice penale militare di guerra recavano disposizioni in materia di emanazione dei bandi militari; l'art. 87 c.p.m.g. prevedeva il reato di denigrazione della guerra; l'art. 155 c.p.m.g. prevedeva il potere del comandante di dichiarare la diserzione o la mancanza alla chiamata; l'art. 183 c.p.m.g. disciplinava il divieto residuale di esecuzione immediata dei colpevoli di reato di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra. - Si riporta il testo dell'art. 17 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 17. Comandante supremo. - Agli effetti della legge penale militare, e' comandante supremo chi e' investito del comando di tutte le forze operanti.".

Art. 3

1.In relazione all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", il codice penale militare di guerra si applica ai soggetti di cui all'articolo 9 dello stesso codice penale militare di guerra, come modificato dalla presente legge.

Allegato

Allegato ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 gennaio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli

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