DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 478
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 1, comma 1, comma 2 e comma 4, e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999);
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 1269/ATM.44 del 12 aprile 2001, acquisita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Considerata la necessità di emanare, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 4, della legge n. 526 del 1999, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati da questa e della normativa comunitaria applicabile, ed anche alla luce della predetta proposta, disposizioni integrative e correttive del menzionato decreto legislativo n. 395 del 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
1.Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente: "1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.".
2.Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.".
3.Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attività dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.".
4.Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 è aggiunto il seguente: "3-bis. È impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonchè qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di cui ai commi 2 o 3.".
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