LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

Type Legge
Publication 2002-03-01
Ultimo aggiornamento 2007-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 56
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Note all'art. 24: - La legge 23 giugno 2000, n 178, reca: "Istituzione del centro nazionale di informazione e documentazione europea" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2000, n. 153. Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato della presente legge: "Art. 1. - 1. Il Governo e' autorizzato a stipulare un'intesa con la commissione delle Comunita' europee per istituire il centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/1985, del consiglio, del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 2. Il Centro sara' finanziato dalla commissione delle Comunita' europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sara' disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvedera' in particolare: a) a prevedere la possibilita' dell'ingresso, in qualita' di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici; b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori; c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti. 3. Il centro opera in conformita' alla trasparenza che deve informare le attivita' delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo: a) di realizzare, anche attraverso le possibilita' offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti; b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria; e) di coordinare e razionalizzare le attivita' di documentazione, elaborazione e studio gia' esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea. 4. In favore del centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. 5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso in qualita' di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette commissioni una relazione sull'attivita' svolta, sul bilancio e sul programma di attivita' del centro. 5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea e' istituito per l'anno 2000 un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del l8 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati. 6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di 2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 7. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.".

Art. 25

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni).

1.All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge" sono soppresse.

Note all'art. 25: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 "Norme per l'accelerazione delle procedure di dimissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1994, n. 126, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994, n. 474 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177), come modificato dalla presente legge: "5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti".

Art. 26

Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

1.Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Note all'art. 26: - La direttiva del 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE reca "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e' pubblica nella G.U.C.E. 8 agosto 2000. - Si riporta il testo degli articoli 633, 641 e 648, primmo comma del codice di procedura civile: "Art. 633 (Condizioni di ammissibilita). - Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per presentazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una contro-presentazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della condizione. L'ingiunzione non puo' essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranita' italiana". "Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o in vece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. L'intimato risiede nelle provincie libiche o in territori soggetti alla sovranita' italiana, il termine non puo' essere minore di trenta, ne' maggiore di centoventi giorni. Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titolo che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento". "Art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo' concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata concessa a norma dell'art. 642. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni". - Si riporta il comma 3 dell'art. 3 della citata legge 18 giugno 1998, n. 192: "3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".

Art. 27

Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita).

1.L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita', sara' informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunita' europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicita' del prodotto commercializzato.

Note all'art. 27: - La direttiva del 20 marzo 2000, n. 2000/13/CE reca "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'" e' pubblicata nella G.U.C.E. 6 maggio 2000, n. L 109.

Art. 28

Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).

Note all'art. 28: - La direttiva del 23 giugno 2000, n. 2000/36/CE reca "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana" e' pubblicata nella G.U.C.E. 3 agosto 2000, n. L 197.

Art. 29

Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).

2.All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3.Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4.Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Note all'art. 29: - La direttiva del 29 giugno 2000, n. 2000/43/CE reca "Direttiva del consiglio che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etica" e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2000, n. L 180. - Si riporta il testo degli articoli 43 e 44 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998: "Art. 43. (Discriminazione per motivi razziali, etici, nazionali o religiosi. Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41). - 1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 2. In ogni caso compie un atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessita' che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita', lo discriminino ingiustamente; b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita'; c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita'; d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalita'; e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (33), come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (33), e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 (33), compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 3. Il presente articolo e l'art. 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia". "Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione) (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42). - 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pero', su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. 2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante. 3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. 4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. 5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. 6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. 7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice puo' altresi' condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. 8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi dell'art. 388, primo comma, del codice penale. 9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza puo' dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'art. 2729, primo comma, del codice civile. 10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, e' immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e. nei casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie. ovvero da qualsiasi appalto. 12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".

Art. 30

Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione).

Note all'art. 30: - La direttiva del 22 maggio 2001, n. 2001/29 CE reca: "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione" e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167. - La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Art. 31

Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).

Note all'art. 31: - La direttiva dell'8 giugno 2000, n. 2000/31/CE reca: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno" ("Direttiva sul commercio elettronico") e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 luglio 2000, n. L 178. - La legge 7 marzo 2001, n. 62 reca: "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416".

Art. 32

Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico).

1.Il Governo e' delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'; prevedere altresi' per le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell' interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'.

Note all'art. 32: - La direttiva del 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE reca: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico" e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 dicembre 2000, n. L 332.

Art. 33

Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Note all'art. 33: - Il regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 reca: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e' pubblicato nella (Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. Si riporta il testo degli articoli 134 e 138, come modificati della presente legge: "Art. 134 (art. 135, testo unico 1926). - Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale". "Art. 138 (art. 139, testo unico 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2) avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3) sapere leggere e scrivere; 4) non avere riportato condanna per delitto; 5) essere persona di ottima condotta politica e morale; 6) essere munito della carta di identita'; 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Art. 34

Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).

1.Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente: "4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati".

Note all'art. 34: - La legge 11 febbraio 1992, n. 157 reca: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". - Si riporta il testo dell'art. 4, come modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Cattura temporanea e inanellamento). - 1. Le regioni, su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle universita' e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e' organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attivita' funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere e' subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. 3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'. 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. 5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta'".

Art. 35

Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di restituzione).

1.La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' sostituita dalla seguente: "B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro): 1) qualunque ne sia il valore 1. Reperti archeologici 2. Smembramento di monumenti 9. Incunaboli e manoscritti 12. Archivi 2) 13.979 5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte geografiche stampate 3) 27.959 4. Acquerelli, guazzi e pastelli 4) 46.598 7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto 15. Altri oggetti 5) 139.794 3. Quadri Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore e' quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione".

Note all'art. 35: - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".

Art. 36

Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari).

1.L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' soppresso.

Note all'art. 36: - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 reca: "Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146". - Si riporta il testo dell'art. 9, come modificato dalla presente legge: "Art. 9 (Paste alimentari fresche e stabilizzate). - 1. E consentita la produzione di paste alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidita' e l'acidita'. 2. E' consentito l'impiego delle farine di grano tenero. 3. L'acidita' non deve superare il limite di 7 gradi. 4. Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4oC, con tolleranza di 3oC durante il trasporto e di 2oC negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse ". 5. Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti: a) avere un tenore di umidita' non inferiore al 24 per cento: b) avere un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 ne' superiore a 0,97; c) essere state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione; d) essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4oC, con una tolleranza di 2oC. 6. Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un tenore di umidita' non inferiore al 20 per cento e un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti termici e a tecnologie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente".

Art. 37

Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare).

1.L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti".

Note all'art. 37: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 reca: "Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare".

Art. 38

Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in materia di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo).

1.Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "4. La zona di operativita' al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori e' individuata nell'intero territorio nazionale".

2.Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Note all'art. 38: - La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997). Si riporta il testo dell'art. 40, come modificato dalla presente legge: "Art. 40 (Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo). - 1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attivita' di controllo. Le modalita' dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/1997, che ne fissa le modalita' di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri: a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione. i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato e' stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU; b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU: c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU; d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU; e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generali possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzati nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione; f) il riconoscimento e' operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio e' situata la sede legale dell'organizzazione in cui e' prodotta la maggioranza del fatturato; f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/1997 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e provincie autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associati indicati all'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di: a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96; b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza. 4. La zona di operativita' al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori e' individuata nell'intero territorio nazionale. 5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalita' di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 quanto disposto all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96. 6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria. 7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97 (78/d). 8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97. Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7. 9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostituivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.

Art. 39

Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti).

2.All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e' soppresso il secondo periodo.

Note all'art. 39: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 reca: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom, 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti". Si riporta il testo dell'art. 108, come modificato dalla presente legge: "Art. 108. (Ricerca scientifica clinica). - 1. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il parere vincolante del comitato etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme vigenti. 2. (Abrogato). 3. In caso di minori o di soggetti con ridotta capacita' di intendere e di volere, il consenso di cui al comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza. 4. La ricerca scientifica clinica non puo' essere condotta su donne sane in eta' fertile, salvo i casi in cui la gravidanza possa essere sicuramente esclusa. - Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 reca: "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti commesse ad esposizioni mediche. Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'allegato III come modificati dalla presente legge: "Art. 4 (Principio di ottimizzazione). - 1. Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un'informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico. la delega degli aspetti pratici, nonche' i programmi per la garanzia di qualita', inclusi il controllo della qualita', l'esame e la valutazione delle dosi o delle attivita' somministrate al paziente. 2. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) , lo specialista deve programmare individualmente l'esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che le dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le piu' basse ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con l'esposizione. 3. Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami radiodiagnostici si deve tenere conto dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) secondo le linee guida indicate nell'allegato II. 4. Le procedure di giustificazione e di ottimizzazione della ricerca scientifica comportante esposizioni a radiazioni ionizzanti di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), si conformano a quanto previsto nell'allegato III. 5. In deroga a quanto stabilito al comma 4, nel caso di pazienti che accettano volontariamente di sottoporsi a trattamento sperimentale terapeutico o diagnostico e che si aspettano di ricevere un beneficio terapeutico o diagnostico da tale trattamento, lo specialista programma su base individuale i livelli massimi delle dosi. 6. Particolare attenzione deve essere posta a che la dose derivante da esposizione medico-legale di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), sia mantenuta al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile. 7. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli di dose per le esposizioni di cui all'art. 1, comma 3, di soggetti che coscientemente e volontariamente collaborano, al di fuori della loro occupazione, all'assistenza ed al conforto di pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso, a terapia, sono quelli indicati nell'allegato I, parte II. 8. Nel caso di un paziente sottoposto ad un trattamento o ad una diagnosi con radianuclidi, se del caso, il medico nucleare o il radioterapista fornisce al paziente stesso o al suo tutore legale istruzioni scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile, le dosi per le persone in diretto contatto con i paziente, nonche' le informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti. Tali istruzioni sono impartiti prima di lasciare la struttura sanitaria. 9. Per quanto riguarda l'attivita' dei radionuclidi presenti nel paziente all'atto dell'eventuale dimissione da strutture protette, si applica, in attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 105, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, quanto previsto nell'allegato I, parte II". "Allegato III (previsto dall'art. 4, comma 4) PROCEDURE DI GIUSTIFICAZIONE E DI OTTIMIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA COMPORTANTE ESPOSIZIONI A RADIAZIONI IONIZZANTI 1. Definizioni. Ricerca medica e biomedica con radiazioni: Ogni indagine sistematica nel campo della salute volta a sviluppare ed o contribuire la conoscenza e la pratica medica che comporta esposizione a radiazioni ionizzanti di volontari. Beneficio diretto: Ogni beneficio, concernente la conservazione della salute o il suo ripristino, che il volontario esposto per motivi di ricerca possa conseguire a seguito della sua partecipazione: puo' riguardare vari aspetti tra i quali: la prevenzione (prevenzione di reazioni avverse; individuazione di fattori di rischio, ecc.), la diagnosi, la prognosi. l'impostazione e la condotta della terapia, la palliazione della sofferenza, il miglioramento della qualita' di vita, l'aumento della sopravvivenza. Pratica medica sperimentale: Ogni procedura diagnostica o terapeutica innovativa e/o sperimentale effettuata da un medico specialista sotto la sua diretta e personale responsabilita' e alla quale il malato liberamente consente nell'attesa di un beneficio non altrimenti conseguibile. Sperimentatore: Persona responsabile. per quel che sono le sue competenze, della conduzione della ricerca presso un centro di sperimentazione. Sperimentatore coordinatore: Medico specialista che, avendo adeguata e riconosciuta competenza nella materia trattata e nella radioprotezione delle persone esposte, assume la responsabilita' della programmazione della ricerca, della sua condotta e delle sue conseguenze, del coordinamento degli sperimentatori e della divulgazione dei risultati. Nel caso la ricerca sia condotta da una sola persona, questa assume la responsabilita' dello sperimentatore coordinatore. Centro di sperimentazione: Struttura sanitaria come definita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modifiche presso la quale si svolge la ricerca. Nel caso di ricerca pluricentrica, struttura nella quale opera lo sperimentatore coordinatore. Ogni altra struttura oltre quelle citate che venga esplicitamente riconosciuta idonea dal Ministero della sanita' alla sperimentazione con radiazioni ionizzanti su persone. 2. Principi generali e Consenso. La ricerca medica e biomedica con radiazioni ionizzanti deve essere eseguita nel rispetto dei principi generali espressi nelle norme vigenti in materia di ricerca biomedica; essa deve altresi' essere conforme ai principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on Radiological Protection). L'esposizione a radiazioni ionizzanti di volontari che partecipano a programmi di ricerca medica e biomedica e' possibile solo a seguito di consenso liberamente espresso. 3. AUTORIZZAZIONE. Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del comitato etico, che terra' conto, nella valutazione, dei principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on Radiological Protection) nonche' delle indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical research". Il piano della ricerca, con allegato il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve essere notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni prima dell'inizio della ricerca. 4. Giustificazione. La ricerca con radiazioni ionizzanti su persone deve venir giustificata sulla base del beneficio diretto che puo' derivarne per le persone esposte o, allorche' questo non sia ipotizzabile, sulla base dell'utilita' sociale dei risultati conseguibili. Non e' ipotizzabile beneficio diretto nel caso di ricerche utilizzanti volontari sani. Ad essi sono equiparati i pazienti con patologia non coerente con l'oggetto della ricerca. Allorche' non e' ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilita' sociale attesa. Oltre al rischio da radiazione va considerato anche ogni altro rischio associato od aggiuntivo che la ricerca possa comportare. In tali casi si applicano, comunque, limiti di dose stabiliti per le persone del pubblico. Le pratiche sperimentali diagnostico-terapeutiche sono giustificate in base a dati, reperibili nella letteratura scientifica internazionale, che permettano di ipotizzarne l'utilita'. In questi casi il medico sperimentatore puo', sotto la sua diretta responsabilita' impiegare procedure, apparecchiature o radiofarmaci per una indicazione o una via di somministrazione diversa da quella autorizzata per l'immissione in commercio. 5. Ottimizzazione. Le procedure e le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate vanno dichiarate nel programma di ricerca. La permanenza dei requisiti di qualita' nel corso della ricerca deve essere verificata con la periodicita' dichiarata nel programma stesso. La dose efficace ai volontari partecipanti deve essere contenuta nel livello minimo compatibile con l'ottenimento del fine della ricerca ed essere dichiarata nel programma di ricerca. Lo sperimentatore coordinatore assume la responsabilita' che le esposizioni vengano effettuate secondo norme di buona tecnica. 6. Divieti e limiti. Le donne con gravidanza accertata o sospetta sono escluse dalla partecipazione a ricerche con radiazioni ionizzanti. Le donne che allattano al senso sono escluse da ricerche che comportino somministrazione di radionuclidi o radiofarmaci. Soggetti in eta' infantile possono venire utilizzati solo per ricerche su patologia propria dell'eta' infantile di cui siano affetti e nell'ipotesi di un beneficio diretto. E' d'obbligo il consenso scritto del responsabile legale dell'infante. I soggetti sani di eta' minore e comunque gli incapaci di consapevole e libero consenso non possono partecipare a ricerche con radiazioni, salvo quando strettamente indispensabili allo studio di specifiche patologie, ed in tal caso con il consenso scritto del tutore. E' vietata l'esposizione per ricerca di persone che abbiano gia' ricevuto esposizioni a radiazioni ionizzanti in precedenti programmi di ricerca e per le quali non siano prospettabili benefici diretti. 7. Vincoli di dose e particolari prescrizioni. I vincoli di dose per i volontari sani per i quali non sia ipotizzabile un beneficio diretto, sono basati sulle indicazioni della Commissione Europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical research". Quando siano prospettabili benefici diretti il medico specialista responsabile delle esposizioni programma individualmente, sottoponendoli alla decisione del Comitato Etico, vincoli di dose che tengano conto di quanto riportato nella letteratura scientifica internazionale. Le inerenti indicazioni devono esser riportate nel programma di ricerca. Non sono sottoposti alla disciplina del decreto del Ministro della sanita' 28 luglio 1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 i radiofarmaci utilizzati per ricerca per i quali siano disponibili sufficienti dati sulla qualita' e sulla sicurezza di impiego nell'uomo in rapporto alla indicazione proposta per la ricerca. In tal caso lo sperimentatore coordinatore dichiara, e il Comitato Etico accerta, che siano rispettate le condizioni di affidabilita', con le inerenti specifiche, di cui all'Allegato I del citato decreto".

Art. 40

Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia di etichettatura dei medicinali per uso umano).

1.Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Bollini farmaceutici). - 1. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E' istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicina li attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalita' ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalita' di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e trasmettere il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescrit ti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere dal 1 gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio dovranno essere dotate di bollini conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro".

2.Il comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.

3.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 40: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 reca: "Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano". - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)".

Art. 41

Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Note all'art. 41: - La direttiva 96/61/CE direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257. Entrata in vigore 30 ottobre1996. - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252. Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Art. 42

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).

1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

2.Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo articolo 2.

3.Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovra' provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Note all'art. 42: - La Direttiva del Consiglio 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e' pubblicata nella G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 182.

Art. 43

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).

Art. 44

(Installazione di generatori di calore).

1.L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, e' soppresso.

Note all'art. 44: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993 n. 242, supplemento ordinario. - Si riporta il comma 10 dell'art. 5, come modificato dalla presente legge: "10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996". - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 reca: "Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali". - Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: a) "convenzioni internazionali": 1) La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "Solas 1974"; 2) la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777 entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66"; b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della organizzazione marittima internazionale I.M.O. (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'assemblea dell'organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; c) "codice per le unita' veloci (HSC)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "Solas 1974"; e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di dodici passeggeri; f) "unita' veloce da passeggeri": una unita veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "Solas 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando: 1) il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi; 2) la loro velocita' massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unita' veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi; g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del 1 luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stato in cui: 1) ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica; 2) ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova; i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; 2) un bambino di eta' inferiore a un anno; l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera dei dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione; m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata; n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie; o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa; p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro; q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico; r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un area protetta affine; s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo; t) "amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; u) "Autorita' marittime": comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali; z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri; bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in un determinato periodo".

Art. 45

Modifica al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali).

1.All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le parole: "di emanazione del presente decreto o successivamente" sono sostituite dalle seguenti: "del 1 luglio 1998 o successivamente".

Art. 46

Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).

1.All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".

Note all'art. 46: - La legge 8 agosto 1991, n. 264 reca: "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto". Si riporta il testo dell'art. 3, come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea stabilito in Italia; b) abbia raggiunto la maggiore eta'; c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (3), o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; f) sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5; g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'. 3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'. 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'art. 8. 4-bis. L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".

Art. 47

Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della navigazione concernenti le licenze di volo).

1.Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, e' aggiunto il seguente: "Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non e' richiesto il possesso di un titolo di studio".

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