LEGGE 20 febbraio 2002, n. 30

Type Legge
Publication 2002-02-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3
1.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI PREAMBOLO Le Parti alla presente Convenzione, Consapevoli della particolare importanza, nell'interesse delle generazioni presenti e future,' di proteggere gli esseri umani e l'ambiente dagli effetti degli incidenti industriali, Riconoscendo l'importanza e l'urgenza di prevenire gli effetti nocivi gravi degli incidenti industriali sugli esseri umani e l'ambiente, e di promuovere ogni provvedimento tale da incoraggiare l'attuazione razionale, economica ed efficace di misure di prevenzione, di preparazione e di lotta in modo da consentire uno sviluppo economico razionale dal punto di vista economico , nonche' durevole, In considerazione del fatto che gli effetti degli incidenti industriali possono farsi sentire attraverso le frontiere e che richiedono una cooperazione tra gli Stati, Affermando la necessita' di promuovere un'attiva cooperazione internazionale tra gli Stati interessati prima durante e dopo un incidente, di intensificare le politiche appropriata, di rafforzare e coordinare l'azione a tutti i livelli appropriati al fine di promuovere la prevenzione, la preparazione e la lotta agli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, Notando l'importanza e l'utilita' di intese bilaterali e multilaterali per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti degli incidenti industriali, Consapevoli del ruolo svolto al riguardo dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE) e richiamando, inter alia, il Codice di condotta della CEE sulla condotta da tenere in caso di inquinamento accidentale causato delle acque interne transfrontaliere e la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, In considerazione delle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), del Documento conclusivo della Riunione di Vienna dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE, e dei risultati della Riunione di Sofia sulla Protezione dell'ambiente della CSCE, nonche' delle attivita' e dei meccanismi pertinenti deL Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), in particolare il programma APELL, dell'organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) in particolare la Raccolta di direttive pratiche per la prevenzione dei gravi incidenti industriali e di altre organizzazioni internazionali competenti, Considerando le disposizioni pertinenti della dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente dell'uomo ed in particolare il principio, 21 secondo il quale gli Stati hanno, in conformita' con la Carta delle Nazioni Unite ed i principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali sono responsabili di assicurare che le attivita' entro la loro giurisdizione o il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone oltre i limiti della giurisdizione nazionale, Tenendo conto del principio di "chi inquina paga" come principio generale del diritto internazionale dell'ambiente, Sottolineando i principi del diritto e della prassi internazionale, in particolare i principi di buon vicinato, di reciprocita', di non-discriminazione e di buona fede, Hanno stabilito di comune accordo quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, (a) L'espressione "incidente industriale" significa un avvenimento risultante da uno sviluppo incontrollato nel corso di qualsiasi attivita' implicante sostanze a rischio, sia: (i) in una impianto, ad esempio durante la fabbricazione, l'uso, l'immagazzinamento, la gestione o la rimozione; (ii) Durante il trasporto, nella misura in cui cio' eprevisto dal paragrafo 2(d) dell'Articolo 2; (b) L'espressione "attivita' a rischio" significa ogni attivita' in cui una o pii sostanze a rischio sono presenti o possono essere presenti in quantita' o in eccedenza dei quantitativi-limite elencati all'Annesso I al presente documento, attivita' suscettibile di causare effetti transfrontalieri; (c) L'espressione "effetti" significa ogni conseguenza negativa diretta o indiretta, immediata o differita causata da un incidente industriale a danno di, inter alia: (i) gli, esseri umani, la flora e la fauna; (ii) il terreno, l'acqua, l'aria ed il paesaggio; (iii) l'interazione tra i fattori di cui ad (i) e (ii); (iv) i beni materiali ed il patrimonio culturale, compresi i monumenti storici; (d) L'espressione "effetti transfrontalieri" significa i gravi effetti nell'ambito della giurisdizione di una Parte come risultato di un incidente industriale sopravvenuta nell'ambito della giurisdizione di un'altra Parte; (e) Il termine "operatore" significa ogni persona fisica o giuridica, comprese le Autorita' pubbliche incaricate di un'attivita' come ad esempio la supervisione, che hanno in programma di esercitare o stanno esercitando un'attivita'; (f) Il termine "Parte" significa, a meno che il testo non indichi diversamente, una Parte contraente alla presente Convenzione; (g) Il termine "Parte di origine" significa ogni Parte o Parti sotto la cui giurisdizione avviene, o puo' avvenire un incidente industriale; (h) l'espressione "Parte colpita" significa ogni Parte o Parti colpite o suscettibili di essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale; (i) L'espressione "Parti interessate" significa ogni Parte di origine ed ogni Parte colpita; (j) Il termine "Pubblico" significa una o pii persone fisiche o giuridiche.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Portata 1. La presente Convenzione si applica alla prevenzione, alla preparazione ed alla lotta contro gli incidenti industriali suscettibili di causare effetti transfrontalieri, compresi gli effetti di tali incidenti causati da disastri naturali, nonche' alla cooperazione internazionale concernente l'assistenza reciproca, la ricerca e lo sviluppo, lo scambio di informazioni e lo scambio di tecnologia nella zona di prevenzione, di preparazione e di lotta contro gli incidenti industriali. 2. La presente Convenzione non si applichera': (a) agli incidenti nucleari o ai casi di. emergenza radiologici; (b) ad incidenti nelle installazioni militari; (c) a guasti nelle dighe, ad eccezione degli effetti degli, incidenti industriali causati da tali guasti; (d) ad incidenti di trasporto basati a terra, salvo: (i) i provvedimenti di emergenza contro tali incidenti; (ii) il trasporto sul luogo dell'attivita' a rischio; (e) a fuoruscite incidentali di organismi geneticamente modificati; (f) ad incidenti causati da attivita' nell'ambiente marino, compresa l'esplorazione o lo sfruttamento del fondale marino; (g) riversamenti in mare di petrolio o di altre sostanze nocive.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Disposizioni generali 1. Le Parti, in considerazione degli sforzi gia' intrapresi a livello nazionale ed internazionale, adotteranno appropriati provvedimenti e coopereranno nell'ambito della presente Convenzione, per proteggere gli essere umani e l'ambiente da incidenti industriali, prevenendo in tutta la misura del possibile tali incidenti, riducendo la loro frequenza e gravita' ed attenuando i loro effetti. A tal fine, saranno applicate misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino. 2. Per mezzo di scambi di informazione, di consultazione e di altre misure cooperative, le Parti, senza indebito ritardo,elaboreranno ed attueranno politiche e strategie per ridurre i rischi degli incidenti industriali e migliorare le misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino, tenendo conto, al fine di evitare una sovrapposizione degli sforzi, di quanto gia' effettuato a livello nazionale ed internazionale. 3. Le Parti disporranno l'obbligo, per l'operatore, di adottare tutti i provvedimenti necessari per . lo svolgimento in sicurezza dell'attivita' a rischio e per la prevenzione di incidenti industriali. 4. In vista di attuare le disposizioni della presente Convenzione, le Parti adotteranno appropriate misure legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie per la prevenzione la preparazione e la lotta agli incidenti industriali. 5. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno qualsiasi obbligo delle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda gli incidenti industriali e le attivita' a rischio.

Convenzione - art. 4

Articolo 4. Individuazione, consultazione pareri. 1. Al fine di intraprendere misure preventive e di predisporre misure di preparazione, la Parte di origine adottera' misure , come opportuno, per individuare attivita' a rischio nell'ambito della sua giurisdizione ed accertare che le Parti colpite siano notificate riguardo ad ogni attivita' proposta o esistente. 2. Le Parti interessate, a richiesta di una qualsiasi Parte tra di loro, intavoleranno dibattiti sulla individuazione delle attivita' a rischio che sono ragionevolmente suscettibili di causare effetti trasnsfrontalieri. Se le Parti interessate non raggiungono un accordo sul fatto di sapere se un' attivita' e' a rischio o meno, ciascuna di esse puo', a meno le Parti interessate non si accordino su un altro metodo per risolvere la questione, sottoporre tale questione ad una Commissione d'inchiesta in conformita' con la disposizioni dell'Annesso IX per un parere. 3. Le Parti, per quanto riguarda le attivita' proposte o esistenti, applicheranno le procedure stabilite nell'Annesso III al presente documento. 4. Quando un'attivita' a rischio 4 soggetta ad una valutazione dell'impatto ambientale in conformita' con la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e che questa valutazione include un esame degli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali derivanti da attivita' a rischio svolte ai sensi della presente Convenzione, la decisione finale adottata ai fini della Convenzione sulla valutazione dell'impatto Ambientale in un contesto transfroritaliero, dovra' essere conforme ai requisiti pertinenti della presente Convenzione.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Estensione della portata della Convenzione Le Parti interessate , su iniziativa di una di loro, dovranno intavolare un dibattito su come trattare un'attivita' non prevista dall'Annesso I come attivita' a rischio. Dietro reciproco accordo, esse possono avvalersi un un meccanismo consultivo, di loro scelta, o di una. commissione d'inchiesta in conformita' con l'Annesso XI,' che fornisca loro consulenza. Qualora le Parti interessate decidano in tal modo, la presente Convenzione od ogni sua parte, si applichera' all'attivita' in questione come se fosse un'attivita' a rischio.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Prevenzione 1. Le Parti adotteranno misure appropriate per la prevenzione degli incidenti industriali, compresi i provvedimenti per indurre un'azione da parte degli operatori in vista di ridurre il rischio di incidenti industriali. Tali misure possono includere, senza che cio' sia limitativo, quelli di cui all'Annesso XV al presente documento. 2. Per quanto riguarda ogni attivita' a rischio, la Parte di origine chiedera' all'operatore di dimostrare il funzionamento in sicurezza dell'attivita' a rischio fornendo informazioni come i dettagli di base del processo, comprese, ma senza che cio' sia limitativo,, un'analisi ed una valutazione come dettagliata nell'Annesso V del presente documento.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Adozione dl decisioni per quanto riguarda le localizzazione Nell'ambito del suo ordinamento la Parte di origine, in vista di minimizzare il rischio per la popolazione e l'ambiente di tutte le Parti colpite, fara' in modo di elaborare politiche vertenti sulla localizzazione di nuove attivita' a rischio e su modifiche significative ad attivita' a rischio esistenti. Nell'ambito dei loro ordinamenti, le Parti colpite ricercheranno l'istituzione di politiche relative a sviluppi significativi nelle zone che potrebbero essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale derivante da un'attivita' a rischio in maniera da minimizzare i rischi implicati. Nell'elaborare e stabilire queste politiche, le Parti dovrebbero prendere in considerazione le questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 1, sotto-paragrafi (1) a (8) e l"Annesso VI del presente documento.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Preparazione alle emergenze 1. Le parti adotteranno tutti gli appropriati provvedimenti per stabilire e mantenere un'adeguata preparazione alle emergenze per far fronte agli incidenti industriali. Le Parti si accerteranno che siano adottate misure di preparazione, per attenuare gli effetti transfrontalieri di tali incidenti, e che gli operatori effettuino operazioni di controllo in loco. Tali provvedimenti potranno includere, senza tuttavia limitarvisi, quelli di cui all'Annesso VII nel presente documento. In particolare, le Parti interessate si informeranno la vicenda dei loro piani di emergenza. 2. La Parte di origine provvedera', per quanto riguarda le attivita' a rischio, alla preparazione 'ed all'attuazione dei piani di emergenza in loco, comprese adeguate misure di lotta ed altri provvedimenti per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri. La Parte di origine fornira' alle altre Parti interessate, gli elementi in suo possesso per l'elaborazione di piani di emergenza. 3. Ciascuna Parte provvedera', per quanto riguarda le attivita' a rischio, alla preparazione ed all'attuazione di piani di emergenza fuori del sito, comprese le misure da adottare nell'ambito del suo territorio per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri. Nel preparare questi piani, dovra' tenersi conto delle conclusioni dell'analisi e della valutazione, in particolare le questioni stabilite all'Annesso V, paragrafo 2, sottoparagrafi (1) a (5). Le Parti interessate faranno ogni sforzo affinche' questi piani siano compatibili. Laddove opportuno, piani di emergenza in comune fuori del sito dovranno essere progettati' al fine di facilitare l'adozione di adeguati misure di lotta. 4. I piani di emergenza dovranno essere passati in rassegna regolarmente o qualora le circostanze lo richiedano in considerazione dell'esperienza acquisita trattando casi di emergenza sopravvenuti.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Informazione e divulgazione al pubblico 1. Le Parti provvederanno affinche' adeguate informazioni siano fornite al pubblico nelle zone suscettibili di essere colpite da incidenti industriali derivanti da un'attivita' a rischio. Queste informazioni dovranno essere trasmesse attraverso quei canali che le Parti riterranno appropriate ed includeranno gli elementi contenuti all'Annesso VIII al presente documento e dovranno prendere in considerazione questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 2, sotto-paragrafi (1) a (4) e (9). 2. La Parte di, origine, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione e laddove possibile ed appropriato, fornira' al pubblico,nelle zone suscettibili di essere colpite, la possibilita' di partecipare alle procedure pertinenti perche' siano rese note opinioni e preoccupazioni riguardo alle misure di prevenzione e di preparazione, e si accertera' che le possibilita' offerte. al pubblico della Parte colpita siano equivalenti a quelle fornite al pubblico della Parte di origine. 3. In conformita' con i loro ordinamenti giuridici e, qualora desiderato, su una base reciproca, le Parti, forniranno alle persone fisiche o giuriche colpite,o suscettibili di essere negativamente colpite dagli, effetti transfrontalieri di un incidente industriale nel territorio, di una Parte,la possibilita' di avere accesso e di essere sentite nelle pertinenti procedure amministrative e giudiziarie, compresa la possiblita' di iniziare un'azione legale e di fare appello contro una decisione lesiva dei loro diritti, con un trattamento equivalente a quello riservato alle persone sotto la loro giurisdizione.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Sistemi di notifica degli incidenti industriali 1. Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni richieste per far fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare ed a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci di notifica degli incidenti industriali a livelli appropriati. 2. In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di una sua imminente minaccia, che causa o e' suscettibile di causare effetti transfrontalieri, la Parte di origine assicurera' che le parti colpite siano senza indugio, notificate a livelli appropriati mediante i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica includera' gli elementi contenuti nell'Annesso IX al presente documento. 3. Le parti interessate provvederanno affinche', in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, i piani di emergenza predisposti in conformita' con l'Articolo 8 siano attivati il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.

Convenzione - art. 11

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