DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2002, n. 32

Type DPR
Publication 2002-03-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, ed in particolare l'articolo 7, parte B, secondo capoverso, che modifica l'articolo 2, secondo comma, punto 1, della direttiva 90/539/CEE;

Vista la direttiva 1999/90/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 aprile 1998, n. 221, recante regolamento di attuazione della direttiva 93/120/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

2.In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/90/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 33

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