LEGGE 11 marzo 2002, n. 46

Type Legge
Publication 2002-03-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Protocole

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Protocollo

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Protocole

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Protocollo

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