LEGGE 11 marzo 2002, n. 49
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'alrte, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso Protocollo.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA, PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD. Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in prosieguo denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in prosieguo denominate "la Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA DI POLONIA, dell'altra, VISTO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed entrato in vigore il 1 febbraio 1994, in prosieguo denominato l'accordo europeo CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono entrate a far parte dell'Unione europea il 1 gennaio 1995, AVENDO DECISO di concordare gli adeguamenti degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano, Parti contraenti dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dell'altra.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo europeo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale, redatti in finlandese e in svedese, fanno fede come i testi originali. I testi delle versioni finlandese e svedese di detto accordo europeo sono allegati al presente protocollo.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 Il presente protocollo, che costituisce parte integrante dell'accordo europeo, e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, ad opera delle Parti contraenti.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 Il presente protocollo e' depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e polacca, tutti i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' venticinque giugno millenovecentonovantanove.
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