DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. 65
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001;
Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: "legge", e' istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: "Comitato".
((
1-bis.Il Comitato e' organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.
))
2.Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'articolo 3 della legge.
((
2-bis.I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.
))
Art. 2
1.Il Comitato ha sede in Trieste presso la Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia, che assicura i compiti di segreteria.
2.Alla regione sono devolute le somme indicate dall'articolo 3, comma 5, della legge, occorrenti per fare fronte alle spese di funzionamento del Comitato.
Nota all'art. 2: - Il testo del comma 5, dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2002, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.
Art. 3
1.La prima riunione del Comitato e' convocata dal Ministro per gli affari regionali.
2.In sede di prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale competono le funzioni di convocare il Comitato stesso in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 4, di redigere l'ordine del giorno delle riunioni in riferimento agli specifici interventi previsti dalla legge, nonche' di attendere al normale funzionamento dell'organismo.
3.Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato elegge, con identiche modalita', un Vicepresidente tra i componenti di lingua diversa da quella del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.
((
3-bis.Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato individua un funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
))
Art. 4
1.Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte ogni anno, ed ogni qualvolta, in riferimento agli interventi ed alle problematiche individuati dalla legge, ne sia ravvisata l'opportunita' da parte dello stesso Presidente, ovvero sia stata avanzata richiesta da parte di almeno sei componenti.
2.Alle riunioni del Comitato possono assistere, su invito del Presidente, persone estranee qualificate in materia, senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.
Nota all'art. 4: - Il testo del comma 5, dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2002, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.
Art. 5
1.Le riunioni del Comitato sono valide ove sia presente alle medesime la maggioranza dei componenti, di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza slovena e cinque non appartenenti a detta minoranza. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
Nota all'art. 5: - Il testo del comma 5, dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2002, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.
Art. 5-bis
((
2.Nel computo di cui al comma 1 sono calcolate anche le assenze nelle sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.
3.II mancato raggiungimento del numero legale per la validita' della seduta per tre volte consecutive determina la decadenza di tutti i membri del Comitato.
4.I membri del Comitato cessano dalle funzioni allo scadere del termine quinquennale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, anche se nominati in sostituzione di altri.
5.Il Segretario del Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia la necessita' di procedere alla sostituzione di membri ovvero al rinnovo totale del Comitato.
6.Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia provvedono alle nomine dei membri del Comitato di rispettiva competenza.
))
Art. 6
((1. Per i lavori del Comitato possono essere presentati, indifferentemente, documenti in lingua italiana o slovena alla cui traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri da parte del Comitato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, le strutture regionali che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo.))
Art. 6-bis
((
1.Il Comitato puo' articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di particolari tematiche e la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato medesimo.
2.Per la partecipazione ai lavori dei gruppi si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge.
))
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