LEGGE 16 aprile 2002, n. 62
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
Art. 1
(Prolungamento dell'orario di votazione).
1.All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il nono comma, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente: "Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica".
2.All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali".
3.L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente: "ART. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. 2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. 3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. 4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. 5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".
4.Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente: "ART. 64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto".
5.All'articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le parole: "ai sensi dell'articolo 64, il presidente," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,".
7.L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
9.All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le parole: "lunedì successivo al giorno di votazione," sono sostituite dalle seguenti: "martedì successivo alla votazione,".
10.All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole: "alle ore sei" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore otto".
11.All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: "Alle ore sei del giorno fissato per la votazione," sono sostituite dalle seguenti: "Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione,".
12.All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: "fino alle ore 14;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore 15;".
13.L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: "ART. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo. 2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede".
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