DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2002, n. 67

Type DPR
Publication 2002-04-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19/4/2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede norme regolamentari di attuazione e di coordinamento per taluni aspetti del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'entrata in vigore del presente regolamento riveste particolare urgenza, tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato del Consiglio superiore della magistratura in carica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2002;

Sulla

proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1.Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132.

2.Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44, non devono essere autenticate, ma accompagnate dal relativo nome scritto a stampa, o comunque in modo chiaro e leggibile.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni stilla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficaia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura): "Art. 14. - 1. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'art. 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto art. 21 e' prorogato di non oltre sessanta giorni.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132 (Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 16, legge 12 aprile 1990, n. 74): "Art. 2. - 1. Le firme di presentazione per le liste concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' possono essere autenticate anche dal Primo Presidente della Corte di cassazione.". - (Si segnala che l'art. 6 del presente decreto del Presidente della Repubblica testualmente dispone: "1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132).". - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), come sostituito dall'art. 7 della citata legge n. 44 del 2002: "Art. 25 (Elezione di componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste). - 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'art. 23 si effettuano: a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'; b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24-bis e 24-ter. 2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimita' possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale. 3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio. 4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui e' inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attivita'. 5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori. 6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio. 7. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio. 8. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. 9. In ciascuna lista non puo' essere iscritto piu' di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello. 10. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista territoriale. 11. I presentatori non sono eleggibili. 12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni. 13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale e' stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. 14. Il voto si esprime: a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati; b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata".

Art. 2

1.Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in conformita' dei modelli annessi al presente regolamento.

2.Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte sono di colore bianco.

3.Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati con funzioni di Pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di colore grigio.

4.Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di colore verde.

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 115 e 116 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): "Art. 115 (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione). - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione". "Art. 116 (Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione). - 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione".

Art. 3

1.Le modalita' temporali delle operazioni di voto, di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44, sono stabilite dal Presidente della Repubblica, quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura, all'atto della indizione delle elezioni.

Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 26 della citata legge n. 195 del 1958, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 44 del 2002: "Art. 26 (Votazioni). - 1. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore. 2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'art. 23, comma 2. 3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale. 4. Sono bianche le schede prive di voto valido. 5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile. 6. E' nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. 7. I seggi elettorali e l'uffico centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'art. 25, comma 6, che provvede allo scrutinio. 8. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale".

Art. 4

1.Nella sala elettorale presso l'ufficio elettorale centrale e presso ogni altro seggio elettorale sono collocate tre urne, una per ciascuno dei collegi previsti dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44. Le urne, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, sono sigillate prima dell'inizio della votazione.

2.Il presidente dell'ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente piu' anziano, consegna a ciascun votante le tre diverse schede di cui all'articolo 2 ed una matita.

3.Su ciascuna scheda deve essere apposto un bollo, contenente la dicitura "Elezioni del Consiglio superiore della magistratura", identico per tutti i seggi elettorali.

Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge n. 195 del 1958, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 44 del 2002: "Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto. 2. L'elezione si effettua: a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; b) in un collegio nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'art. 2 della citata legge n. 48 del 2001".

Art. 5

1.I seggi elettorali, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmettono immediatamente, in plico sigillato, le schede, divise per ciascun collegio unico nazionale, alla cancelleria della Corte di appello del distretto di appartenenza, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale; la cancelleria della Corte di appello, previa verifica che tutti i seggi elettorali del distretto abbiano inviato i plichi, li raggruppa senza aprirli e ne dispone la trasmissione alla Commissione centrale elettorale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali.

2.L'Ufficio centrale elettorale, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmette immediatamente alla Commissione centrale elettorale le schede, in plico sigillato, divise per ciascun collegio nazionale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale.

3.Delle contestazioni delle operazioni di voto, risolte ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 10 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

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