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LEGGE 6 maggio 2002, n. 82

Current text a fecha 2002-05-07

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MARZO 2002, N. 22 All'articolo 1, comma 1, lettera b), nella lettera f-quater) richiamata, le parole: "per uso industriale" sono sostituite dalle seguenti: "per uso produttivo". All'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio e' consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalita' non funzionali ai processi propri della raffineria, purche' le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia".